Il tempo per recarsi del cliente rientra nell'orario di lavoro

Il tempo per recarsi del cliente rientra nell'orario di lavoro

  • 17 Luglio 2024
  • Pubblicazioni
Deve considerarsi nullo l'accordo collettivo che esclude dall'orario di lavoro retribuito il tempo impiegato dal lavoratore, rispettivamente a inizio e fine giornata lavorativa, per recarsi al domicilio del primo cliente e per tornare alla sede aziendale a conclusione dell'ultimo intervento. Tale accordo prevedeva infatti che il tempo di lavoro decorresse esclusivamente dall'arrivo dei tecnici presso il primo cliente e si concludesse al termine delle operazioni di manutenzione preso l'ultimo cliente. Tale esclusione si pone in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, secondo cui è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni, tenuto conto in particolare che, trattandosi di personale preposto ad attività di manutenzione e installazione di impianti presso il domicilio dei clienti, il viaggio è strettamente funzionale alla prestazione lavorativa. Inoltre il tempo impiegato per i tragitti di cui sopra è da considerarsi eterodiretto. Questo quanto sancito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 16674 del 17 giugno 2024.