Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

  • 19 Giugno 2024
  • Pubblicazioni
Con sentenza del 31.05.2024 la Corte d'Appello di Milano riforma un’ordinanza del 31 maggio 2023 il Tribunale di Milano che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ai sensi dell’art. 51 del CCNL Multiservizi. Secondo tale articolo “il diritto alla conservazione del poto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodo di infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato”. Nel caso di più eventi, si cumulano i vari periodi di assenza per malattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato, rilevando anche rapporti diversi, purché nello stesso settore, per il raggiungimento dei 36 mesi. La vertenza nasce dal fatto che nei 36 mesi considerati dall’azienda si collocavano peridi di cassa integrazione con causale Covid 19 che, secondo il lavoratore, interrompevano tale periodo che doveva essere di continua attività lavorativa effettiva all’interno dell’azienda. Il Tribunale un prima istanza accoglieva tale interpretazione affermando che la stessa “oltra ad essere maggiormente ossequiosa del principio del favo lavoratoris, appare l’unica sostenibile da un punto di vista teleologico (avuto riguardo alla ratio dell’istituto del comporto) e prima ancora dal punto di vista logico, posto che il periodo di assenza per malattia del lavorator non può rilevare nell’ambito di un arco temporale in cui l’attività del datore di lavoro risulti interrotta o sospesa per ragioni non imputabili al lavoratore”.  Secondo la Corte d'Appello invece, "l'arco temporale di 36 mesi, in mancanza di diversa specificazione della norma contrattuale, deve essere inteso nel senso letterale di periodo temporale consecutivo entro il qualche considerare l'assenza per malattia per un periodo complessivo di 12 mesi, indipendentemente dallo svolgimento effettivo dell'attività di impresa".  Il lavoratore è stato quindi condannato alla restituzione di tutto quanto percepito (al netto). Si tratta di una questione che ha trovato opposta soluzione in un caso deciso dalla Corte d'Appello di Venezia, secondo cui devono considerarsi “neutri” ai fini del conteggio del periodo di comporto i periodi di interruzione dell’attività aziendale con intervento dell’ammortizzatore sociale.