Esonero donne vittime di violenza: modalità di richiesta
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto all'art. 1, c. 191, l'esonero in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cui all'art. 105-bis DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. Il richiamato intervento normativo prevede, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo d'importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La durata dell'esonero varia a seconda della tipologia d'assunzione:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.
Con Circ. 5 marzo 2024 n. 41, l'INPS ha già fornito le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. L'INPS rimanda integralmente alla citata circolare per le caratteristiche di dettaglio della misura e le condizioni d'accesso. L'Istituto comunica che, all'interno dell'applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, è disponibile il modulo di istanza online “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio per le donne vittime di violenza, in tale modulo telematico devono essere inserite le seguenti informazioni:
- l'indicazione della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L'INPS ricevuta la domanda:
- verifica l'esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza online, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.
Viene chiarito che, come in altre occasioni, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Mentre nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto. Dopo l'accantonamento delle somme autorizzate, sarà possibile fruire dell'importo dovuto, attraverso conguaglio nelle denunce contributive in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Per esporre il beneficio nelle denunce Uniemens a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, c. da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA". Per gli arretrati la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato ma solo con riferimento ai mesi pregressi, da gennaio 2024 a maggio 2024. I datori di lavoro che nel frattempo hanno cessato l'attività con dipendenti devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Per il comparto agricolo rientrante nella PosAgri, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, dovranno inserire:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, c. da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
L'INPS sottolinea a livello generale che, anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL