Congedo di paternità: licenziamento nullo e reintegrazione
- 14 Giugno 2024
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Un lavoratore viene licenziato dall’azienda per ritenuto abuso dei congedi parentali (art. 32 comma 1 lett. b) del d.lgs. 26.03.2001 n. 151) ed in particolare per tre permessi orari (dalle ore 8.00 alle 13.30) relativi a tre giornate consecutive. Secondo l'azienda il lavoratore si era limitato nei tre giorni in questione ad accompagnare prima e a prelevare poi la figlia da scuola, trascorrendo a casa i tempi residui, con l’unica eccezione di una spesa al supermercato. Secondo l'azienda non emergeva alcuna dedica alla cura della figlia ma una violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede oltre che delle disposizioni di legge a tutela della maternità e paternità. Secondo il Tribunale di Perugia (sentenza 24 del 2024) il licenziamento è nullo con diritto alla reintegrazione in quanto la fascia oraria di fruizione dei congedi si protraeva dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (pertanto non su base oraria) e i congedi sono stati utilizzati per la realizzazione della loro funzione tipica, ossia la cura dei bisogni e delle esigenze della prole (come accompagnare e andare a prendere a scuola con relative incombenze anche come colazione, vestizione etc) anche nella prospettiva della contestuale necessità di reinserimento nel mondo del lavoro dell’altro genitore (madre). Anche il tempo trascorso a casa e a fare la spesa è stato ritenuto compatibile con le esigenze di cura della prole in cui rientrano anche le faccende domestiche, rese più gravose dalla presenza di un figlio in casa.