Lavoratore CIGS non rientra in servizio: licenziamento legittimo

Lavoratore CIGS non rientra in servizio: licenziamento legittimo

  • 13 Giugno 2024
  • Pubblicazioni
Con l’ordinanza 10 maggio 2024, n. 12787 la Cassazione ha stabilito che il lavoratore che si trova in CIGS, percependo il relativo trattamento di integrazione salariale, ha l’obbligo di pronta disponibilità sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda (in crisi o in ristrutturazione), sia a partecipare a corsi di formazione. Nel caso di inadempimento non si tratta di mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici. La Corte ritiene quindi legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore, il quale, durante il periodo di CIGS, si era recato in vacanza all’estero senza comunicarlo preventivamente alla datrice di lavoro e, richiamato in servizio per eseguire una commessa, «dapprima, aveva comunicato la propria indisponibilità a rendere la prestazione nel giorno concordato, chiedendo un differimento, e poi non si era presentato in azienda neanche nella nuova data concordata, causando la perdita della commessa». Il comportamento del lavoratore in questo caso potrebbe comportare anche il suo obbligo a risarcire i danni al datore di lavoro per la perdita della commessa.