Impianti di videosorveglianza e silenzio assenso
- 11 Giugno 2024
- Pubblicazioni
Con un interpello ( 3/2019) il Ministero del Lavoro ha chiarito non è configurabile silenzio assenso in caso di richiesta di autorizzazione all'uso di impianti di video sorveglianza nei luoghi aziendali (art. 4 comma 1, l.300/1970), essendo sempre necessario il rilascio di una espressa autorizzazione o provvedimento di diniego. Secondo il Ministero non è applicabile il principio di cui alla legge n. 241/1990 che dispone che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda, in quanto, le disposizioni contenute nell’articolo 4 dello Statuto di Lavoratori sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Va ricordato che la norma dello Statuto affida, in prima battuta, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Secondo il Ministero, la necessità di un accordo sindacale o di un provvedimento espresso si giustificata in quanto:
- va considerata la stretta interazione tra l’articolo 4 della legge n. 300 e la normativa in materia di protezione dei dati personali (come più volte stabilito dal Garante per la privacy;- come dallo stesso Ministero ribadito (si veda nota del 16 aprile 2012 prot. n. 7162), va verificata la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive;- anche la giurisprudenza ha affermato che “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro“ (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017)