Licenziamento discriminatorio, matrimonio pregresso.
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. La presunzione di discriminazione comporta la nullità del licenziamento se il datore di lavoro non prova la sussistenza di una di tali ragioni. In un caso recentemente deciso dalla Cassazione, il datore di lavoro aveva licenziato la lavoratrice per motivi economici sostenendo che non vi era discriminazione nei confronti della stessa per essere la stessa stata assunta quando era già convivente così che della sua "possibile fecondità" non si poteva dubitare. La Corte con la sentenza n. 14301 del 2024 ha stabilito che “La pregressa convivenza more uxorio non rende inapplicabile la tutela che l'art. 35 d.lg. n. 198/2006 accorda alla donna per il licenziamento per causa di matrimonio. Infatti, in tale fattispecie ciò che rileva non è l'intento - discriminatorio o meno - del datore di lavoro, bensì il dato oggettivo che il licenziamento è avvenuto nel periodo di un anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio cui è seguita la celebrazione dello stesso". Per tale ragione, una volta che sia stato accertato che il licenziamento è intervenuto in tale periodo, opera la presunzione di discriminazione, salvo venga provata la sussistenza di una delle ricordate tre ipotesi di licenziamento.