Tutela della disabilità: le modifiche alla Legge 104
- 11 Giugno 2024
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Con il Decreto Legislativo 62/2024, pubblicato in GU n° 111 del 14 maggio 2024 vengono introdotte importanti modifiche in materia di disabilità. Il Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno, introduce una nuova definizione di persona disabile: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”. Si sostituiscono anche i seguenti termini:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo». Il decreto introduce anche nuove disposizioni relative agli “accomodamenti ragionevoli”, che vengono definiti “misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”. Vista l’incidenza dell’istituto su temi come quelli del licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per inidoneità, la norma precisa che la persona con disabilità ha solo facoltà (non obbligo) di richiedere, con apposita istanza scritta l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta”; pertanto lo stesso va valutato e adottato a prescindere da qualsivoglia richiesta del soggetto interessato. Sul punto il decreto conclude precisando che: “L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”.