Naspi anticipata: la restituzione non è sempre integrale
La Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 2024 n. 90 è intervenuta sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, c. 4, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, per quanto concerne la restituzione della Naspi anticipata per autoimprenditorialità. L'incentivo all'autoimprenditorialità consiste nella liquidazione anticipata dell'intera Naspi in un'unica soluzione.
Per accedere a tale possibilità i beneficiari della Naspi devono:
- avviare un'attività lavorativa autonoma;
- avviare un'impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla Naspi (art. 8, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22).
Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l'indennità va restituita integralmente. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. La Corte Costituzionale è intervenuta con la richiamata sentenza n. 90/2024 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). La vicenda poggia sull'ordinanza 6 dicembre 2022 del Tribunale ordinario di Torino, che ha sollevato domanda di legittimità costituzionale, in rifermento agli artt. 3, 4, primo c., 36 e 41, Cost., dell'art. 8, c. 4, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183). La parte oggetto della questione riguarda l'impossibilità di valutare il caso concreto connesso all'obbligo di restituire l'intera anticipazione della Nuova assicurazione Sociale per l'Impiego nel caso di contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l'indennità è riconosciuta. Nel caso di specie il lavoratore, in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva domandato la liquidazione anticipata dell'indennità Naspi al fine di intraprendere l'attività imprenditoriale di bar. La domanda veniva accolta, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in un'unica soluzione. Il lavoratore denunciava per l'anno 2020 la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d'urgenza a causa della pandemia da COVID-19. Per tale motivo lo stesso soggetto aveva deciso di non proseguire l'attività di impresa facendosi assumere con un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'azienda era inoltre stata ceduta per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla. Con la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, prima che spirasse il termine coperto dalla Naspi, l'INPS ha richiesto la restituzione di tutto l'importo di Naspi anticipata, pari, nel caso oggetto della sentenza, a 19.796,90 euro. Il caso richiama una inammissibile deroga all'art. 4, primo c., Cost. che riconosce in generale il diritto al lavoro e inoltre, un contrasto con gli artt. 36 e 41, Cost. In particolare l'art. 36, Cost., viene richiamato poiché il soggetto percettore dell'indennità anticipata si troverebbe davanti alla scelta di rinunciare allo svolgimento di attività retribuita al fine di evitare di restituire l'importo ricevuto, privandosi del reddito necessario per la sua sussistenza, mentre l'art. 41, Cost., riguarda la libertà imprenditoriale che viene negata, secondo la Corte, ai soggetti in tale situazione. La Corte Costituzionale ha quindi affermato che la previsione della integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto l'attività imprenditoriale non è proseguita per “impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà”, come nel caso delle restrizioni per il Covid. La Corte ha osservato che, nel caso in cui l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, non vi è una finalità elusiva. Il percettore dell'anticipazione si è quindi trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile e quindi senza alcuna colpa. Secondo la Corte Costituzionale, di fronte a tale evidenza, non è possibile una restituzione totale di quanto corrisposto ma deve essere riproporzionato l'obbligo restitutorio in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità Naspi. Alla base di tale affermazione viene richiamato il concetto che, solo con riferimento al periodo nel quale è instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato, la Naspi risulta priva di causa e quindi indebita. Tale interpretazione appare in linea con la previsione per i soggetti che percepiscono la Naspi con cadenza mensile. Inoltre viene confermata la precedente decisione (n. 194/2021) sulla stessa norma, la quale ribadiva che l'obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa. Secondo la sentenza richiamata non rileva il rischio d'impresa che grava sul lavoratore il quale preferisca l'anticipazione dell'intera Naspi spettante all'erogazione periodica. Diverso aspetto è quello censurato nella sentenza n. 90/2024 che riguarda l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della Naspi. Seppure tale intervento di giudizio costituzionale apra la strada verso una diversa gestione della disposizione sarebbe opportuno un intervento di prassi, che recepisca l'intervento della Corte Costituzionale e che vada a offrire indicazioni in merito alla modalità oggettive di definizione della non imputabilità delle cause e di conseguenza le fattispecie per la restituzione proporzionale che al momento non risulta pratica amministrativa.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL