Legittimo collocare in aspettativa il lavoratore
- 13 Maggio 2024
- Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, ha statuito che è legittimo, quale misura di sicurezza, collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore che si rifiuta di frequentare il corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'orario stabilito dal datore di lavoro. L'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008 non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni dipendente, nè di adattare il predetto turno per consentire a ciascun lavoratore di seguire il corso durante il proprio orario di lavoro, bensì invita il datore di lavoro ad organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro (eventualmente straordinario).