La legge - nell'eccezionale ipotesi del contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dagli artt. 30-40 D. Lgs. 81/2015- consente il trasferimento dei poteri di direzione ed organizzazione (tipicamente datoriali) in capo ad un soggetto diverso, ovvero l'impresa utilizzatrice. Ciò avviene sulla base di due rapporti contrattuali distinti e concorrenti che, coinvolgendo tre soggetti:
• da un lato il contratto sottoscritto dall'agenzia per il lavoro (somministratore) con l'impresa, o il professionista o - come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici - il privato cittadino (utilizzatore);
• dall'altro lato il rapporto contrattuale tra l'impresa somministratrice e il lavoratore.
Tale soluzione consente all'impresa che ricorre alla somministrazione di lavoro di usufruire dell'attività lavorativa e produttiva di manodopera (c.d. missione) messa a disposizione dalla somministratrice in mancanza degli obblighi derivanti dalla formale assunzione, venendo il prestatore di lavoro assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore. Ad eccezione della Pubblica Amministrazione (che può stipulare esclusivamente contratti di somministrazione a termine), le imprese private possono accedere a tale tipologia contrattuale tramite la sottoscrizione di contratti a tempo determinato (assimilabili al vecchio “lavoro interinale”) o a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”). Oggi, l'interposizione reale di manodopera è consentita solo nei limiti stabiliti da un valido contratto di somministrazione di lavoro, il cui travalicamento integra una “somministrazione irregolare”, soggetta a sanzioni. Dunque, in un'ottica di tutela del lavoratore (quale contraente economicamente più debole del rapporto di lavoro) dall'eventuale interposizione abusiva ed elusiva da parte di terzi soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro trilatero, la disciplina vigente in materia di somministrazione subordina la validità del superamento dell'abituale assioma “lavoratore prestatore-datore di lavoro utilizzatore” all'osservanza di una serie di requisiti di legittimità quali:
il riconoscimento della possibilità di ricorrere all'attività di somministrazione esclusivamente alle “agenzie per il lavoro” iscritte in un apposito albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
il riconoscimento in favore dei lavoratori inviati in missione delle medesime tutele cui sono soggetti i lavoratori dipendenti dell'utilizzatore (come il diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL applicato ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte);
il rispetto dell'onere retributivo, contributivo e previdenziale incombente sul somministratore, cui spetta il relativo rimborso, da parte dell'utilizzatore, maggiorato della percentuale per il servizio di somministrazione offerto;
Il ricorso alla somministrazione di lavoro, inoltre, è vietato:
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali, nel semestre antecedente, per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, ci sono stati licenziamenti collettivi;
presso unità produttive nelle quali, per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
in violazione dell'obbligo, incombente sul datore di lavoro, di eseguire la valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Infine, tra i presupposti di validità previsti sulla base del principio del favor lavoratoris dall'art. 31, comma 2, D. Lgs. 81/2015, vi è l'obbligo di rispettare i limiti temporali delle “missioni” dei lavoratori presso il medesimo soggetto utilizzatore, la cui individuazione è rimessa al contratto collettivo applicato al rapporto, pena l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda utilizzatrice e la reintegrazione in servizio del lavoratore. La fattispecie del lavoro somministrato, per le sue particolari caratteristiche – tra cui, ad esempio, l'esclusione di responsabilità a livello datoriale in capo all'impresa utilizzatrice che effettivamente beneficia della prestazione di lavoro – costituisce terreno fertile per numerose pratiche illecite pregiudizievoli per il lavoratore (che, ad esempio, è costretto a sottostare a condizioni di lavoro degradanti). Tali profili di illegittima somministrazione di lavoro sono riconducibili alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera, in cui l'appaltatore trasferisce molte delle proprie responsabilità all'utilizzatore, creando una separazione tra il titolare formale dei rapporti di lavoro e chi ne trae effettivo vantaggio. La riforma apportata al II comma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, operata dal D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, orientato all'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha recentemente introdotto numerose soluzioni volte a contrastare l'ormai dilagante fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (con tutto quello che ne consegue sotto il profilo della salute e sicurezza del lavoro), verso il quale la mera sanzione amministrativa pecuniaria (peraltro nel limite quantitativo di 50 mila euro) non rappresentava più un efficace deterrente. Tra le principali misure volte a prevenire e sanzionare il lavoro irregolare (specialmente nell'ambito degli appalti di opere e servizi) entrate in vigore a far data dal 2 marzo 2024 vi sono:
• l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio cui è soggetto il datore di lavoro che viola le nuove disposizioni, previste dal decreto PNRR;
• la reintroduzione del reato di somministrazione illecita di manodopera, nonché di altre contravvenzioni precedentemente depenalizzate dal D. Lgs. 8/2016;
• la prospettazione di circostanze aggravanti e dei limiti entro i quali determinare le sanzioni che vanno applicate in caso di esternalizzazioni illecite e fraudolente.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL