Stupefacenti e licenziamento

Stupefacenti e licenziamento

  • 2 Maggio 2024
  • Pubblicazioni
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 12306 del 7 maggio 2024) è illegittimo il licenziamento del lavoratore fermato in orario extralavorativo con l’eroina, non potendosi configurare neppure un danno all’immagine dell’azienda. 
In occasione di un controllo stradale un apprendista viene trovato in possesso di n. 6 grammi di cocaina con conseguente denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La denuncia veniva, tuttavia, archiviata non essendoci prova che la sostanza fosse posseduta per fini di spacco, dovendosi ritenere per uso personale. Non potendosi quindi considerare la condotta extralavorativa un reato (con conseguente minor disvalore sociale del comportamento), oltre al fatto che alcun danno all’immagine poteva essere stato subito dall’azienda, visto che l’articolo che riportava il fatto non conteneva riferimenti al lavoratore o all’azienda per cui lavorava, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo con condanna dell’azienda al pagamento di n. 2 mensilità, occupando l’azienda meno di 15 dipendenti.