Apprendistato stagionale svincolato dal percorso di studi
- 2 Maggio 2024
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Apprendistato stagionale più flessibile, grazie alla nota 795/2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con la quale – in risposta a un quesito della Regione Emilia Romagna - viene riformulato un precedente orientamento formulato dallo stesso ente. La questione concerne l’ambito dei percorsi lavorativi cui possono essere adibiti gli studenti titolari di un contratto di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore», regolato dall’articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 81/2015, con riferimento al caso in cui tale contratto sia utilizzato nell’ambito di attività stagionali. Come ricorda l’Ispettorato nazionale, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (per esempio qualifica/diploma). Rispetto a questo “vincolo di coerenza” l’Ispettorato, pur ricordando che la regolamentazione di questa forma contrattuale è rimessa, per i profili formativi, alle Regioni e alle Province autonome, fornisce un’indicazione molto importante: il vincolo vale solo per il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Tale vincolo, invece, non impedisce di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dagli studenti: a questi giovani, osserva la nota, va data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio di esperienze per il proprio sviluppo professionale. Una lettura che non svilisce, secondo l’Ispettorato del lavoro, la finalità formativa del contratto di apprendistato, che resta garantita dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo regolato dall’articolo 43, comma 6, del Dlgs 81/2015, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Una lettura molto diversa da quella fornita dallo stesso Ispettorato nazionale lo scorso anno quando, con la nota 1369/2023, era stato sostenuto che, pur non esistendo nella normativa regionale dell’Emilia Romagna una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non potevano prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza. Sulla base di tale principio, era stata esclusa la possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco se questo non era proveniente da un istituto scolastico alberghiero. Un cambio di indirizzo destinato a garantire uno spazio lavorativo più ampio, fermo restando che si tratta di interpretazioni amministrative, come tali soggette al vaglio critico della giurisprudenza.
Fonte:SOLE24ORE