La sorveglianza sanitaria è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori. In caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, il datore di lavoro deve sottoporre il dipendente a visita medica prima del rientro. Scopriamo gli obblighi, le procedure e le conseguenze del mancato rispetto di questa norma. Nelle aziende può capitare che un dipendente debba assentarsi dal lavoro per un periodo prolungato, anche superiore a due mesi, a causa di una malattia o di un infortunio. Per garantire la sicurezza del lavoratore, il decreto legislativo 81/08 ha previsto degli obblighi specifici riguardanti le visite mediche a cui sottoporsi al momento del rientro in azienda. Le aziende in cui i lavoratori svolgono mansioni per le quali il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) indica la presenza di rischi professionali, e che quindi prevedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il decreto legislativo 81/2008, devono sottoporre il dipendente assente per più di 60 giorni a una visita medica di idoneità prima di permettergli di riprendere le proprie attività lavorative. Il lavoratore potrà tornare a svolgere le sue mansioni solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità rilasciata dal medico competente. In assenza di tale documento, il dipendente non è autorizzato a riprendere il proprio lavoro. Perché è necessaria la visita medica dopo 60 giorni di assenza? Un’assenza dal lavoro di 60 giorni rappresenta un lasso di tempo significativo, spesso causato da patologie o infortuni di notevole entità. È proprio in virtù della potenziale gravità delle condizioni di salute del lavoratore che il legislatore ha previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di sottoporre il dipendente a una visita di idoneità con il medico competente prima del suo rientro in azienda. La visita di idoneità con il medico competente si pone, dunque, come uno strumento essenziale per garantire la tutela della salute del lavoratore e per consentire un reinserimento graduale e consapevole nell’ambiente lavorativo. Attraverso un’attenta analisi delle condizioni del dipendente, il medico può valutare la sua effettiva capacità di riprendere le mansioni precedentemente svolte o, se necessario, suggerire un adattamento delle stesse alle mutate esigenze dell’individuo. L’inadempienza del datore di lavoro nell’assolvere l’obbligo di sottoporre il dipendente a visita medica dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni comporta severe sanzioni previste dalla normativa italiana. Tale negligenza viene considerata una grave mancanza di responsabilità e di attenzione verso la salute e la sicurezza del lavoratore, il quale, in assenza di un’adeguata valutazione delle proprie condizioni psicofisiche, si troverebbe esposto a rischi notevolmente superiori rispetto a quelli affrontati da un collega in buono stato di salute impiegato nelle medesime mansioni. In caso di inottemperanza a questo obbligo, il datore di lavoro si rende vulnerabile ad azioni legali volte a far valere la sua responsabilità per l’aggravamento della situazione del dipendente. D’altra parte, qualora sia il lavoratore stesso a rifiutarsi di sottoporsi alla visita di idoneità dopo il periodo di assenza stabilito, egli potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinari, come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso, un’eventualità già verificatasi in diverse realtà aziendali del nostro Paese. È comprensibile che, in alcune circostanze, i lavoratori possano temere di essere dichiarati inidonei allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito della visita medica, con il conseguente rischio di perdere il posto di lavoro. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la non idoneità non si traduce automaticamente in un allontanamento dall’azienda, ma può comportare un adattamento delle mansioni, temporaneo o permanente, alle mutate condizioni di salute del dipendente. Per garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il decreto legge 300/70 definisce le modalità attraverso le quali i datori di lavoro devono informare i propri dipendenti riguardo all’obbligo di sottoporsi a visita medica dopo un’assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni. Il legislatore suggerisce due principali strumenti di informazione. In primo luogo, si consiglia di affiggere un avviso al personale in un luogo facilmente accessibile a tutti i lavoratori, in modo da garantire la massima visibilità e diffusione del messaggio. Questo avviso dovrebbe contenere informazioni precise sulle circostanze che richiedono la visita medica, sulle tempistiche entro cui effettuarla e sulle conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo. In secondo luogo, è opportuno che il datore di lavoro invii a ciascun dipendente un messaggio privato, firmato e datato, in cui ribadisce l’importanza della visita medica dopo un periodo di assenza prolungato. Questa comunicazione personalizzata consente di instaurare un rapporto diretto con il lavoratore, dimostrando l’attenzione dell’azienda verso il suo benessere e la volontà di accompagnarlo nel processo di reinserimento lavorativo. Procedura per la visita medica dopo un’assenza superiore a 60 giorni Al termine del periodo di assenza per malattia, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare tempestivamente il dipendente presso il medico competente per effettuare la visita di idoneità, prima che quest’ultimo possa riprendere le proprie mansioni lavorative. Tale visita deve essere programmata immediatamente dopo la scadenza del certificato di malattia e, in ogni caso, prima del rientro effettivo del lavoratore in azienda. Qualora il medico competente non sia disponibile nell’immediato, è necessario che lavoratore e datore di lavoro si confrontino per individuare una soluzione che consenta di gestire adeguatamente il periodo di attesa, tutelando al contempo le esigenze di entrambe le parti. In questi casi le giornate di attesa per la visita medica possono essere coperte attraverso diversi strumenti, quali l’utilizzo di ferie maturate, la fruizione di permessi, la riduzione dell’orario di lavoro (Rol) o il ricorso alla banca ore, se prevista dal contratto di lavoro. Esito della visita medica e obblighi del medico competente Il medico competente, al termine della visita, è tenuto a dichiarare il dipendente idoneo o non idoneo al rientro in azienda nella sua posizione originaria.
La non idoneità può presentarsi in due forme:
• temporanea,
• permanente.
Nel primo caso, si prevede che il lavoratore possa recuperare le proprie capacità psicofisiche dopo un periodo di adattamento o di cura, mentre nel secondo caso le limitazioni riscontrate sono considerate stabili nel tempo. Ricorso in caso di disaccordo con la dichiarazione di non idoneità Se il lavoratore non concorda con la dichiarazione di non idoneità emessa dal medico competente dopo la visita medica successiva a 60 giorni di assenza, può presentare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale. Questo ente può confermare la non idoneità dichiarata dal medico competente oppure rivalutarla, consentendo al lavoratore di riprendere la propria attività o di essere assegnato a mansioni compatibili con il suo stato di salute. Il diritto al ricorso rappresenta una tutela fondamentale per i lavoratori, garantendo loro la possibilità di far valere le proprie ragioni e di ottenere un riesame della propria situazione qualora ritengano che la valutazione del medico competente sia stata inadeguata o non sufficientemente approfondita. Questo strumento di garanzia contribuisce a preservare la salute e la dignità dei dipendenti, assicurando al contempo il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il bilanciamento tra le esigenze produttive dell’azienda e il benessere dei lavoratori.
Fonte:SOLE24ORE