Versamento della retribuzione, prova dal datore di lavoro

Versamento della retribuzione, prova dal datore di lavoro

  • 30 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro. È il principio confermato dalla Corte di cassazione con ordinanza 10663 del 19 aprile 2024. Questi i fatti: la Corte di appello, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva accolto la domanda di una lavoratrice di condanna al pagamento di alcuni crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società e relativi alla retribuzione di novembre 2015. I giudici del merito avevano accolto la domanda ritenendo che fossero stati raccolti significativi elementi indiziari che deponevano per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione, quali: «ampia durata effettiva delle collaborazioni, fatturazione presente in tutti gli anni del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse anno per anno e complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi, entità rilevante nell’ammontare medio annuo dei compensi». La Cassazione riprende il consolidato orientamento affermando che una volta accertata, come nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale, se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.  La Corte di legittimità continua ricordando che l’obbligo a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 1 della legge 4 del 1953, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non riguarda la prova dell’avvenuto pagamento. Se il lavoratore contesta la corrispondenza tra quanto indicato nel prospetto paga e la retribuzione effettivamente erogata, le annotazioni contenute nel prospetto stesso non sono sufficienti per la prova dell’avvenuto pagamento  L’onere di dimostrare la non corrispondenza tra quanto indicato nel prospetto paga e la retribuzione effettivamente erogata può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti. Nel caso in esame la Corte territoriale, con valutazione insindacabile dalla Cassazione, aveva accertato che la documentazione prodotta dal datore di lavoro (busta paga, bonifici) non era sufficiente a provare l’estinzione del debito riportato nella busta paga di novembre 2015.


Fonte: SOLE24ORE