repechage e corso di formazione

repechage e corso di formazione

  • 23 Aprile 2024
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In materia di lavoro è legittimo il licenziamento del magazziniere per giustificato motivo oggettivo se l'unico posto libero in azienda è quello di “addetto al web”. Va escluso pertanto l'obbligo di repechage quando la competenza necessaria per quelle mansioni non può essere acquisita con un semplice corso di formazione.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10627 del 19 aprile 2024, nel decidere la questione ha, infatti, affermato che nessuna censura può essere mossa alla decisione di merito, la quale ha precisato che l'unica posizione che poteva essere considerata era quella di “addetto al web”, posizione (occupata da una lavoratrice assunta a tempo determinato per il periodo apprezzabilmente lungo di un anno) che però non poteva ragionevolmente essere occupata dal ricorrente nemmeno a seguito di un'attività formativa in quanto trattavasi, “all'evidenza, di competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale del reclamato”, appartenendo a diversa categoria (impiegatizia piuttosto che operaia).