Un mese di congedo parentale al 60%: le istruzioni INPS

Un mese di congedo parentale al 60%: le istruzioni INPS

  • 22 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
L'INPS, con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024,  fornisce le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale, a seguito dell'elevazione della stessa dal 30% al 60% (all'80% per il solo anno 2024) della retribuzione, per un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, disposta dall'articolo 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024. Per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens l'Istituto precisa che devono essere utilizzati i nuovi codici evento, legati al codice conguaglio “L330”, a partire dal mese di competenza gennaio 2024:

“PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
“PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino".
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione, sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024. Specifiche indicazioni sono fornite per i datori che utilizzano il calendario differito e per i datori che hanno sospeso o cessato l'attività.