Arresto e ammende in caso di appalti e distacchi illeciti

Arresto e ammende in caso di appalti e distacchi illeciti

  • 18 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
Il disegno di legge di conversione del decreto Pnrr (Dl 19/2024), al voto oggi alla Camera, lascia nella sostanza inalterata la nuova disciplina sanzionatoria, prevista dallo stesso decreto, per gli appalti e i distacchi illeciti, cioè privi dei requisiti previsti dalla legge per i due istituti. La novità più rilevante sul punto è l’introduzione, per entrambe le fattispecie, della sanzione penale dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico tanto di chi fornisce la manodopera (appaltatore o distaccante) quanto di chi la utilizza (appaltante o distaccatario). Ci sono circostanze che determinano un aumento delle pene:

lo sfruttamento dei minori (arresto fino a 18 mesi e ammenda fino al sestuplo);
la recidiva nei tre anni precedenti (aumento del 20%);
la finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (somministrazione fraudolenta – arresto fino a 3 mesi e ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).
Le pene pecuniarie proporzionali (come recita il testo modificato in sede di conversione) non possono in ogni caso essere inferiori a 5.000 né superiori a 50.000 euro. L’apparato sanzionatorio risulta così significativamente rafforzato: prima dell’entrata in vigore del decreto legge (2 marzo 2024) l’appalto e il distacco non genuini erano sanzionati con la sola ammenda, di importo inferiore (50 euro giornalieri per ciascun lavoratore). Nuovi rischi dunque per chi ricorre all’appalto o al distacco al fuori dei presupposti di legge, che vanno ad aggiungersi a quello già esistente di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione. Peraltro, il decreto si premura di precisare che il regime di solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore), previsto dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, rispetto agli obblighi retributivi e contributivi, si applica anche nei casi di appalto e distacco illeciti. Vale la pena di ricordare, in termini generali, che l’appalto può essere definito “genuino” quando l’appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito. L’appalto, invece, maschera un’interposizione illecita di manodopera, quando l’interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ultima analisi, infatti, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell’assunzione del rischio di impresa. Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l’interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita. Nel nuovo quadro normativo i requisiti di genuinità di appalto e distacco andranno valutati con ancor maggiore attenzione. Senza dimenticare che, laddove l’appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguirne anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell’appalto. Un quadro complessivo, insomma, che impone alle aziende una attenta verifica degli appalti in essere e l’adozione di opportune cautele rispetto a quelli futuri.


Fonte: SOLE24ORE