Appalti con il Ccnl più rappresentativo

Appalti con il Ccnl più rappresentativo

  • 16 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
Rispetto alla versione approvata dal Governo, il testo del Dl 19/2024, su cui il 16 aprile la Camera vota la fiducia, cambia la norma sull’applicazione del Ccnl in caso di appalto e subappalto, stabilendo che il contratto genuino è quello comparativamente più rappresentativo (e non più quello maggiormente applicato) in funzione dell’attività strettamente connessa con l’oggetto dell’appalto o del subappalto. Il comma 1-bis, introdotto nell’articolo 29 del Dlgs 276/2003 a opera della versione del Dl 19/2024 attualmente in vigore, avrebbe creato molti problemi in fase applicativa per due ordini di motivi (si veda Nt plus lavoro dell’8 marzo). Il primo perché stabilisce che, al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale «maggiormente applicato nel settore e per la zona». Questa disposizione, nuova nell’ordinamento, non prevede nessuna indicazione in relazione ai criteri per individuare la maggiore applicazione, ma anche rispetto a cosa deve essere individuato il perimetro territoriale di maggiore applicazione (appunto, la zona). Il secondo, perché la norma impone ai subappaltatori di retribuire i propri dipendenti in base al Ccnl previsto per l’attività oggetto di appalto principale, anche se l’attività svolta dai subappaltatori si colloca legittimamente in un diverso contratto firmato delle primarie rappresentanze sindacali. In altri termini, in caso di appalto per la costruzione di un immobile e subappalto per la realizzazione degli impianti, la norma impone – ad esempio - all’artigiano metalmeccanico subappaltatore, che applica legittimamente il Ccnl del settore metalmeccanici artigianato, di corrispondere i salari ai propri dipendenti in misura almeno pari a quelli stabiliti dal contratto del settore edile (ossia, dell’appalto principale). Proprio su questi due aspetti, la Commissione bilancio della Camera ha apportato le indispensabili modifiche. Con riferimento alla prima criticità, il nuovo testo prevede che il salario deve essere non inferiore «a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona». Si tratta di un deciso passo indietro, con il quale si ripristina la precedente definizione di «Ccnl comparativamente più rappresentativi». Ma anche in questo caso, il legislatore – forse per un svista – lascia inutilmente il riferimento alla «zona» di applicazione, dato che già il riferimento al settore (o categoria) assicura un’applicazione su tutto il territorio nazionale e, quindi, senza la necessità di richiamare la zona. Resta ora da capire se questo ripensamento inciderà anche sulla delega che sarà affidata al Governo per gestire la materia del salario minimo, visto che nel Ddl si fa ancora espresso riferimento al «Ccnl maggiormente applicato». Per quanto riguarda il secondo problema, l’emendamento introduce una modifica chirurgica, ma indispensabile per ripristinare il giusto bilanciamento tra appalti e subappalti. Pertanto, i salari da considerare «adeguati» sono quelli previsti dai Ccnl individuati in ragione della tipologia di attività appaltata oppure – e qui sta la modifica – subappaltata. In questo modo ogni livello di esternalizzazione seguirà le medesime regole.


Fonte:SOLE24ORE