Licenziamento per inabilità fisica

Licenziamento per inabilità fisica

  • 15 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 9937 del 12 aprile 2024 la Cassazione ha ribadito che è illegittimo il licenziamento  intimato per sopravvenuta inabilità fisica del lavoratore se il datore di lavoro non prova in giudizio di non poter adibire il lavoratore ad altre mansioni. Secondo i Giudici tale prova si raggiunge quando il datore di lavoro dimostra che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati al momento del licenziamento e che, dopo di esso, e per un congruo periodo di tempo, non sono state effettuate assunzioni. Non sussite alcun onere del lavoratore di indicare quali potrebbero essere le possibili mansioni alternative. Un errato licenziamento in questo caso può portare anche alla reintegra del lavoratore.