Preavviso dimissioni: Inosservanza del termine di decorrenza

Preavviso dimissioni: Inosservanza del termine di decorrenza

  • 12 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
Con una sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte d’Appello di Napoli ha chiarito che in ipotesi di dimissioni del lavoratore, laddove il c.c.n.l. preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall’altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti. Pertanto la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza di tale periodo e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima. Nel caso deciso, in cui il CCNL prevedeva che la decorrenza delle dimissioni poteva essere solo dal 1° o dal 16° giorno del mese, il lavoratore si era dimesso il giorno 5 del mese senza dare il preavviso di 7 giorni. I Giudici hanno ritenuto che la trattenuta per l’indennità di mancato preavviso dovesse essere solo di 7 giorni e non 22 (15 + 7). Pertanto, la decorrenza dall’inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, solo la data di risoluzione del rapporto di lavoro.