Sono dovuti i contributi sull’indennità sostitutiva delle ferie

Sono dovuti i contributi sull’indennità sostitutiva delle ferie

  • 12 Aprile 2024
  • Pubblicazioni
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettata a contribuzione previdenziale e a chiarirlo è la Corte di cassazione (ordinanza 9009/2024). L’indennità infatti, secondo i giudici, gode della stessa garanzia che l’articolo 2126 del Codice civile pone a favore delle prestazioni effettuate in violazione delle norme che tutelano il lavoratore, ponendosi in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative che sono state svolte quando il dipendente avrebbe dovuto dedicarsi al riposo, avendo, pertanto, natura retributiva. Ciò posto, la riconducibilità all’interno della nozione di retribuzione imponibile non è compromessa dal concorrente profilo risarcitorio che può essere riconosciuto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Quest’ultima, del resto, è innegabilmente un’attribuzione riconosciuta al dipendente in dipendenza del rapporto di lavoro e non è ricompresa nella elencazione delle erogazioni escluse dalla contribuzione. Sulla natura mista dell’indennità, la Corte di cassazione ha speso delle parole in più, chiarendo che il carattere risarcitorio le deriva dall’idoneità a compensare il danno che consegue al mancato raggiungimento dei fini cui è destinato l’istituto delle ferie e, quindi, dalla perdita del riposo e della possibilità di recuperare le energie psico-fisiche, di dedicarsi adeguatamente alle proprie relazioni familiari e sociali e di svolgere attività ricreative. Il carattere retributivo, invece, deriva non solo dal sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto dalla circostanza che la stessa rappresenta una remunerazione per attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito e non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Dalla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute e dalla conseguente sottoposizione della stessa a contribuzione previdenziale deriva una serie di conseguenze. Tra queste, la circostanza che tale indennità debba essere calcolata ai fini del computo, ad esempio e come era in contestazione nel caso specifico, dell’indennità di buonuscita. A tale ultimo proposito, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che, sebbene al contrario del Tfr, l’indennità di buonuscita non possa essere considerata salario differito, essa è comunque determinata considerando sia la retribuzione lorda sia gli assegni e le indennità utili ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, tra i quali rientra anche l’indennità in analisi.


Fonte: SOLE24ORE