Molestie in ufficio, legittimo il licenziamento per giusta causa

Molestie in ufficio, legittimo il licenziamento per giusta causa

  • 28 Novembre 2023
  • Pubblicazioni
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, dal momento che incidono sulla salute e sulla serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro, in base all’articolo 2087 del Codice civile. Ecco perché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro: non rileva la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare e non si può, in contrario, dedurre che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato a un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi e, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l’obbligo, a norma dell’articolo 2087 del Codice civile, di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tra i quali rientra l’eventuale licenziamento dell’autore delle molestie sessuali. A pronunciarsi in questo modo, di recente, è stata la Cassazione, con la sentenza 20239, depositata il 26 settembre 2023. Le azioni moleste possono dar luogo anche al risarcimento dei danni in capo al datore di lavoro, come si evince da casi in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che, con riferimento alle molestie sessuali subite da un lavoratrice, aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale, utilizzando, quanto al danno morale, il criterio dell’odiosità della condotta lesiva nei confronti di persona in posizione di soggezione, e, quanto al danno esistenziale, quello della rilevanza del clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e del peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice molestata in conseguenza dell’illecito subito (Sul punto si veda anche App. Milano 10 febbraio 2021 n. 1107; Cass. 22 settembre 2017 n. 22508).

Fonte: SOLE24ORE