Il calcolo della media dei lavoratori dipendenti utile per la definizione dell’obbligo normativo desta dubbi fra i datori di lavoro in relazione alle modalità di conteggio, ma i lavoratori occupati attraverso contratto di somministrazione non rientrano nella base di computo. Siamo ormai prossimi alla data del 17 dicembre, che fissa il termine entro cui tutte le aziende del settore privato caratterizzate da un organico medio compreso tra i 50 e il 249 lavoratori dovranno istituire gli adempimenti obbligatori relativamente al whistleblowing, mediante canali di comunicazione (anche mediante piattaforma) di eventuali illeciti commessi in azienda, nel rispetto della riservatezza dell’identità dei denuncianti. Per le aziende di dimensioni superiori, l’obbligo è scattato dallo scorso 15 luglio. Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati il Dlgs 24/2023 specifica che occorre fare riferimento all’anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera invece il periodo di nuova costituzione. Per gli adempimenti in scadenza il prossimo 17 dicembre, pertanto, l’anno da considerare è il 2022, ossia l’anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della norma, e il periodo utile per conteggiare la media dei lavoratori è fissato al 31 dicembre, così come specificato anche da Anac nelle linee guida pubblicate nel luglio scorso. La riduzione della soglia di accesso agli adempimenti normativi, stabilita nella misura di 50 dipendenti, ha allargato sensibilmente la platea di utenti interessati dall’adempimento e, di conseguenza, i dubbi nelle modalità di calcolo della stessa. Il tema del calcolo della media annua dei lavoratori impiegati è tutt’oggi controverso ed è stato recentemente trattato anche da Confindustria in un vademecum redatto ad hoc sull’argomento. Come sottolineato da Confindustria, le modalità di calcolo del computo dei lavoratori dovrebbero fare riferimento al dettato dell’articolo 27 Dlgs 81/2015, secondo cui «ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». Tuttavia, Anac, nelle linee guida approvate con delibera 311 del 12 luglio 2023, ha specificato come «ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (elaborazione dati Inps) al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura». È necessario sottolineare come il richiamo alle visure camerali comporti che il computo avvenga “per teste” e cioè in base al numero complessivo di addetti, a prescindere dall’effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro; questo comporta una notevole differenza di calcolo rispetto alle regole ordinare, in relazione al conteggio di apprendisti e lavoratori con contratto a termine, con importanti conseguenze per le imprese interessate da media di lavoratori occupati prossima alla soglia limite. All’interno di questo contesto però un passaggio risulta chiaro e inequivocabile: i lavoratori impiegati mediante un contratto di somministrazione lavoro non computano ai fini del calcolo della media dei lavoratori occupati. Questo principio non viene espresso a chiare lettere dalla normativa e tantomeno dalle linee guida Anac, ma è possibile desumerlo dalle modalità di calcolo della media dei lavoratori stabilite sia dalla Camera di commercio, che dalle disposizioni del Dlgs 81/2015 in termini di Ula. Qualora il datore decida di calcolare la media dei lavoratori utilizzando il metodo previsto dalle linee guida Anac e -quindi- i parametri adottati dalla Camera di commercio, la tipologia di addetti presi in considerazione per il conteggio sono dipendenti (ovvero tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura; sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti); indipendenti (ovvero lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro; rientrano fra gli addetti indipendenti: gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti, i professionisti che partecipano a studi associati, eccetera); collaboratori (ovvero personale esterno con contratto di collaborazione coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza però vincolo di subordinazione, che riceve un compenso a carattere periodico e prestabilito e che non svolge con propria partita Iva un’attività di impresa: amministratori non soci, soggetti con contratto a progetto, prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, eccetera). Dall’analisi delle tipologie contrattuali analizzate, così come definite dal Registro delle imprese della Camera di commercio, si evince la chiara esclusione dei lavoratori occupati mediante contratto di somministrazione. Parimenti, qualora decidessimo di utilizzare le modalità di calcolo della media dei lavoratori per il tramite delle disposizioni contenute all’interno del Dlgs 81/2015, l’articolo 34 comma 3 del decreto prevede che «il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68». Pertanto, per concludere, in attesa di chiarimenti sulle modalità di calcolo della media dei lavoratori, entrambi i possibili metodi di calcolo escludono con chiarezza i lavoratori somministrati dalla base di computo della media dei lavoratori occupati.
Fonte:SOLE24ORE