Obblighi whistleblowing e aziende coinvolte
- 21 Novembre 2023
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Il prossimo 17 dicembre è una scadenza importante per tutti i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti: da tale data, infatti, si devono dotarsi di sistemi di whistleblowing che siano conformi alle prescrizioni introdotte dal decreto legislativo 24/2023 (dallo scorso 17 luglio la normativa è entrata in vigore per le aziende con più di 249 dipendenti). Per comprendere se un datore rientra oppure no nella soglia dei 50 dipendenti, bisogna partire dalle indicazioni che fornisce il decreto legislativo 24/2023. Il decreto, per i datori di lavoro privati, fa riferimento a quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato. Quanto all’arco temporale in cui va considerata la media, Anac (con le linee guida del 12 luglio scorso) ha specificato che si debba fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in corso; quindi, per la prima scadenza la media andrà riferita all’organico in forza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Questo criterio calcolo della soglia media di dipendenti non può, ovviamente, essere adottato per le imprese costituite nel 2023 e infatti per tali soggetti, Anac ha specificato che si debba fare riferimento all’anno in corso (quindi il 2023), salvo poi andare a regime con il computo dell’anno solare precedente, sempre al 31 dicembre. Un punto delicato del criterio di calcolo riguarda l’eventuale riproporzionamento su base annua dei rapporti a tempo che hanno una durata inferiore all’anno. Rispetto a tale profilo, le linee guida Anac prevedono che il calcolo vada fatto tenendo conto del numero degli addetti risultante dalle visure camerali. Un criterio che ha come conseguenza l’adozione di un meccanismo di calcolo “per testa”: quale che sia la durata del singolo rapporto, ciascuna assunzione viene considerata come singola unità. Per fare un esempio, se un’azienda nell’anno di riferimento ha in organico 45 dipendenti a tempo indeterminato e 8 contratti a termine della durata di 6 mesi ciascuno, l’organico ai fini del computo dell’obbligo risulta composto da 53 lavoratori. Un criterio che sembra in contrasto con l’articolo 27 del decreto legislativo 81/2015, la norma che, in termini generali, stabilisce come si calcola l’organico ogni volta che risulti necessario applicare norme di legge o di contratto collettivo: a tali fini si deve tenere conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato «sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». Applicando questo criterio all’esempio precedente, l’organico rilevante ai fini del computo non sarebbe più di 53 unità, ma di 49 (i 45 dipendenti a tempo indeterminato, più 1 unità ogni 2 contratti a termine di 6 mesi). Un dubbio applicativo importante che potrà essere sciolto solo da Anac: l’Autorità, preso atto della discrepanza con il criterio normativo, potrebbe rivedere la prima interpretazione, adottando un metodo di calcolo più coerente con l’articolo 27, fermo restando che sino ad allora le aziende dovrebbero, prudenzialmente, seguire le indicazioni delle linee guida, così come probabilmente hanno fatto le imprese chiamate a rispettare la scadenza dello scorso 17 luglio. Il tema del calcolo dell’organico non riguarda tutti i datori di lavoro: rientrano, infatti, nel perimetro della riforma tutti quelli che, pur non raggiungendo la soglia numerica dei 50 dipendenti, operano in alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti).
Fonte: SOLE24ORE