Congedo di maternità in caso di affidamento di minore
- 20 Novembre 2023
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È possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi ai genitori in caso di collocamento a scopo adottivo di minori presso famiglie collocatarie. L’Inps con il messaggio 3951/2023 conferma il suo indirizzo circa i diritti dei genitori che si trovino nella condizione di collocamento a scopo di successiva adozione o affidamento. È stato, cioè, posta all’Inps la questione suscitata da diverse sentenze di tribunali, che nel concedere il collocamento preadottivo richiamano i diritti dei genitori previsti dall’articolo 80 della legge 183/1984. Tale norma dispone che «alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici». Pertanto, ciò dovrebbe estendere anche alle coppie in stato di affidamento il diritto al congedo di maternità per la durata di 5 mesi. Tuttavia, l’Inps, nel richiamarne l’articolo 26 del Testo unico di maternità, cioè il Dlgs 151/2001, sottolinea come la disposizione abbia previsto una specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi). In pratica la locuzione usata dai tribunali «collocamento a scopo adottivo», rinvenibile nei provvedimenti di collocamento provvisorio ai sensi dell’articolo 10 della legge 184/1983, non va intesa ancora come provvedimento di affidamento preadottivo disposto in base all’articolo 22 e seguenti della legge 184/1983. In conclusione, l’affidamento preadottivo è parificato alla adozione con diritto a 5 mesi di congedo di maternità, mentre l’affidamento (non preadottivo) dà diritto a 3 mesi di congedo di maternità e solo al perfezionamento dell’eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.
Fonte: SOLE24ORE