Aziende in liquidazione giudiziale esonerate dal Tfr
- 20 Novembre 2023
- Pubblicazioni
Il messaggio Inps 3779/2023 del 30 ottobre chiarisce alcuni aspetti applicativi, relativamente al corrente anno, della proroga dell’esonero del versamento del Tfr e del ticket di licenziamento per le aziende in liquidazione giudiziale e in amministrazione straordinaria. La legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto, in favore delle società ammesse nel 2022 e 2023 alla procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale, secondo il nuovo Codice della crisi d’impresa) o alla amministrazione straordinaria, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 43-bis del Dl 109/2018 (cosiddetto decreto Genova). Tale ultima norma prevede, a favore delle società che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’articolo 44, una agevolazione consistente nell’esonero dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, nonché dell’esonero dal pagamento all’Inps del contributo previsto in caso di interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ticket licenziamento). Gli esoneri sono autorizzati per gli anni 2023 e 2024 e la relativa applicazione deve essere richiesta al dicastero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento cigs ex articolo 44 del decreto legge citato. L’accordo preliminare all’accesso al trattamento di integrazione straordinaria deve quantificare - sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende – la stima del costo complessivo delle misure di esonero. Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare ministero del Lavoro 19/2018, la stima attiene:
a) alla misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla Cigs;
b) alla misura complessiva del contributo (ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato. Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al Tfr e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Bene ricordare che le richieste sono autorizzate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Più in particolare, le quote di trattamento di Tfr interessate dall’esonero sono quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro. La retribuzione cosiddetta persa è la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive (13ma, 14ma eccetera), a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale. Si noti che la destinazione del Tfr non muta, essendo le misure di esonero esclusivamente preordinate a favorire il contenimento degli oneri a carico delle società interessate. Quindi, nel caso di versamento ai fondi di previdenza complementare l’Inps provvede al trasferimento al fondo pensione di destinazione; nel caso di versamento al Fondo di tesoreria o accantonamento presso il datore l’Inps provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di cigs autorizzata. Si noti che mentre la applicazione degli esoneri si richiede al Ministero, la domanda per la fruizione va inoltrata all’Inps, il quale è altresì incaricato del monitoraggio della spesa. Una volta raggiunto il limite consentito (21 milioni di euro per il corrente anno), non sono prese in considerazione ulteriori domande e l’Istituto pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle aziende gli oneri relativi ai benefìci, dandone comunicazione al ministero del Lavoro e a quello dell’Economia e Finanze. La domanda per la fruizione dell’esonero deve essere presentata dai curatori fallimentari o dai commissari straordinari utilizzando il servizio apposito presente sul portale dell’Inps, sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, avendo cura di indicare il decreto di autorizzazione. Un’unica domanda può essere presentata per tutti i lavoratori dell’azienda. Le matricole aziendali ammesse al beneficio sono contraddistinte con il codice autorizzazione “0Q”. In tutti i casi, per rendere possibile la liquidazione del Tfr ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, è necessario inoltrare una apposita domanda all’Inps a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Fonte: SOLE24ORE