Diventa operativo l’ampliamento della tutela Inail nel comparto scolastico, come disposto dall’articolo 18 del decreto legge 48/2023. Con la circolare 45/2023 pubblicata il 26 ottobre, Inail ha illustrato le novità e fornito le modalità di assicurazione per le istituzioni scolastiche o formative. Finora, in base al Dpr 1124/1965, l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ha riguardato, per i docenti:
l’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (per esempio computer, fotocopiatrici) o i rischi derivanti dalla presenza tali dispositivi nell’ambiente in cui si lavora;
esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (scienze motorie, attività di sostegno, accompagnamento viaggi di istruzione);
infortunio in itinere.
Per gli studenti, gli eventi verificatisi durante esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche inclusi gli esami (scienze motorie, gite…), esclusi gli infortuni in itinere. La circolare Inail spiega che, con le novità introdotte dal decreto legge Lavoro, al momento solo per l’anno scolastico 2023-24, la tutela si amplia a tutte le attività di insegnamento e apprendimento per le quali vige la presunzione legale di pericolosità e, per quanto riguarda il personale scolastico, include docenti (professori e ricercatori anche a tempo determinato), docenti a contratto, assegnisti e contrattisti di ricerca e copre tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative incluso l’infortunio in itinere, con il limite del rischio elettivo. Per quanto concerne alunni e studenti, ora vengono inclusi quelli della scuola dell’infanzia e comprende tutte le attività di apprendimento, quindi comprende, ad esempio, cadute dalle scale, attività ricreative, mensa, gite, tirocini curriculari e gli infortuni avvenuti nel tragitto tra scuola e luogo in cui si svolge un’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Le principali prestazioni Inail per il comparto scolastico includono, a titolo d’esempio, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (con alcune limitazioni di soggetti e settori), indennizzo del danno biologico per menomazioni dell’integrità psicofisica di almeno il 6%, rendita ai superstiti, cure integrative riabilitative, dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia, assegno di incollocabilità. La circolare 45/2023 illustra, inoltre, le modalità di assicurazione, che sono differenti in relazione al fatto che l’istituzione scolastica o formativa sia statale o meno e gli assicurati siano docenti, altri lavoratori, alunni e studenti. In particolare gli istituti statali non devono effettuare alcun adempimento, mentre scuole e istituti non statali dovranno provvedere con l’autoliquidazione 2023-2024 relativamente ai docenti, mentre il premio per gli studenti dovrà essere versato entro il prossimo 16 novembre.
Fonte: SOLE24ORE