Con la pronuncia n. 28408 dell'11 ottobre 2023 la Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità solidale nell'appalto di servizi, fornendo una tesi interpretativa dell'art. 1676 del codice civile, relativamente alla possibilità di applicarlo ai dipendenti del subappaltatore e dell'art. 29 del D.Lgs. 273/2003, con riferimento all'individuazione del dies a quo del termine biennale, nella formulazione vigente prima delle modifiche intervenute ad opera della legge 92/2012. La Corte d'Appello di Bologna respingeva l'appello principale proposto dall'appaltatrice e quello incidentale dei lavoratori dipendenti del subappaltatore, confermando la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda subordinata proposta dai lavoratori ai sensi dell'art. 1676 c.c., aveva condannato in solido la committente, l'appaltatrice e la sub appaltatrice a pagare ai dipendenti di quest'ultima le somme dovute per differenze retributive fino alla concorrenza di euro 46.000,00 per l'appaltatrice e di euro 42.350,00 per la Committente. Con riferimento all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 la Corte d'Appello, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava intervenuta la decadenza dei lavoratori dall'azione esperita ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, considerando quale dies a quo del relativo termine biennale la data di cessazione dell'appalto (11.5.2012, coincidente con l'invio della pec di risoluzione del contratto dall'appaltatrice alla subappaltatrice) e tenuto conto della proposizione dei ricorsi giudiziali in data 15.5.2014. Inoltre, la Corte territoriale riteneva applicabile l'art. 1676 c.c. anche in favore dei dipendenti del subappaltatore, per le domande svolte nei confronti della società subappaltante. La Corte accoglieva il ricorso incidentale e cassava la sentenza impugnata enunciando i principi di seguito sinteticamente esposti. L'articolo 1676 del codice civile prevede:
“Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.” In altri termini, la norma attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore. La norma non disciplina, tuttavia, l'ipotesi del subappalto e la possibilità di agire con un'azione diretta contro il committente anche da parte dei dipendenti del subappaltatore. Purtuttavia, la lettera della norma, oltre che la sua ratio, porterebbero ad una interpretazione restrittiva della norma che concede azione diretta nei confronti del solo soggetto nel cui interesse viene eseguito il contratto (quindi l'appaltatore in caso di azione diretta dei dipendenti del subappaltatore e il committente ove ad agire siano i dipendenti dell'appaltatore). In particolare, la ratio della norma consente ai lavoratori di aggredire (oltre al patrimonio del proprio datore) le somme che il medesimo datore deve incassare per le attività svolte con la collaborazione dei propri dipendenti. L'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale di committente e appaltatore, oltre che dei subappaltatori, entro il limite di due anni decorrenti dalla cessazione dell'appalto. Detti soggetti sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. La previsione nella formulazione oggi vigente è frutto di diverse modifiche succedutesi nel tempo ad opera della legge 296/2006; del DL 5 del 2012 e, soprattutto e per quel che qui consta, della L. 92/2012 che al comma 2 del richiamato articolo 29 ha introdotto l'inciso «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori». Ulteriori modifiche sono intervenute ad opera dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. La pronuncia in esame, nel richiamare precedenti della suprema Corte (n. 30602 del 2021), ha ribadito il principio secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento.” Invero, benché la norma generale di cui all'art. 2966 c.c. preveda che «la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto», in mancanza di una espressa previsione legislativa, anche un atto stragiudiziale - volto a far valere la responsabilità solidale del committente – è idoneo a impedire la decadenza, in coerenza con la ratio dell'istituto, che è quella di rendere edotto il committente di rivendicazioni dei lavoratori anche nei suoi confronti, senza pregiudicare la posizione dei lavoratori che intendano ottenere le loro spettanze in conseguenza di una responsabilità solidale del committente prevista dalla legge. Ha escluso, che nella formulazione dell'art. 29 cit. anteriore alla legge 92 del 2012, la decadenza andasse impedita dall'azione giudiziaria, atteso che l'inciso «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori» relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la legge n. 92 del 2012.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL