Apprendistato primo livello: microimprese niente sgravio totale

Apprendistato primo livello: microimprese niente sgravio totale

  • 6 Novembre 2023
  • Pubblicazioni
L’Inps, con il messaggio 3618 del 17 ottobre 2023, ha ricordato che lo sgravio contributivo totale, riconosciuto dalla Legge 234/2021 per il 2022 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per le assunzioni con l’apprendistato di primo livello, nei primi tre di contratto, non è stato rinnovato per il 2023. Ne deriva che per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2023 ,nei confronti dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006 che prevede un’aliquota contributiva a carico ditta pari all’1,50% per i primi 12 mesi, al 3% dal 13° al 24° mese e al 10% dal 25° mese. Tuttavia, quest’ultima aliquota, secondo l’articolo 32, comma 1, lettera b) del Dlgs 150/2015, è ridotta dal 10% al 5% per il restante periodo di vigenza del contratto di apprendistato. Invece la contribuzione a carico lavoratore è pari al 5,85% per tutta la durata della formazione e per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, così come previsto dall’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015. Inoltre, viene precisato che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32 della legge 92/2012 (cosiddetto Ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione Naspi e dal contributo integrativo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui alla Legge 845/1978. L’istituto previdenziale coglie l’occasione per evidenziare che la Legge di Bilancio 2022 ha esteso gli ammortizzatori sociali (incluse le integrazioni salariali agricole) ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, incluse pertanto quelle di primo e terzo livello oltre a quella professionalizzante. Ne deriva che i datori di lavoro saranno tenuti al relativo versamento contributivo. Infine, l’Inps fornisce anche i codici tipo contribuzione che il datore di lavoro deve utilizzare nel flusso Uniemens.


Fonte: SOLE24ORE