Immigrazione: il controllo dei requisiti per i permessi

Immigrazione: il controllo dei requisiti per i permessi

  • 6 Novembre 2023
  • Pubblicazioni
Il DL 133/2023 introduce misure urgenti per migliorare l'accoglienza dei migranti e il contrasto all’immigrazione irregolare, inoltre rafforza la tutela dei minori non accompagnati e conferma il ruolo centrale dei professionisti nella verifica dei requisiti per la conversione dei permessi. In tema di immigrazione il Governo ha adottato, con il DL 133/2023, una serie di misure urgenti per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti. Il richiamato decreto introduce regole finalizzate a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale, controlli efficaci in materia, l'adozione di norme a tutela dei minori non accompagnati, potenziando le politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. Le nuove regole confermano l'importante ruolo dei professionisti nelle procedure di immigrazione, in quanto responsabili della verifica dei requisiti necessari per la conversione dei permessi dei minori non accompagnati, al raggiungimento della maggiore età. In tema di permesso per protezione internazionale viene prevista, art. 3 DL 133/2023, una specifica procedura nel caso la domanda di protezione venga reiterata dal cittadino straniero, in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Nell'ipotesi la domanda di protezione internazionale venga reiterata, durante la fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore procede con l'esame preliminare della domanda, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento. L'esame della domanda può condurre alla dichiarazione di inammissibilità della nuova richiesta, senza pregiudicare l'esecuzione della procedura di allontanamento. Nell'ipotesi, invece, sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame. La norma mira a rendere più snella la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale, arrivando a un diniego della richiesta in maniera più veloce, pur tutelando i casi in cui emergano nuovi elementi meritevoli del riesame. Il decreto in commento aggiunge una regola in tema di allontanamento ingiustificato dello straniero dalla struttura di accoglienza, che non si presenta per la verifica dell'identità dichiarata al momento della domanda di protezione internazionale. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata personalmente dal richiedente, secondo una delle seguenti modalità: 
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale presso l'ufficio di polizia di frontiera; 
nel caso il cittadino straniero sia già presente nel territorio nazionale, dovrà presentare apposita istanza all'ufficio della questura competente. Le nuove disposizioni prevedono che se uno straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la sua manifestazione di volontà, espressa al momento di presentazione dell'istanza, non viene considerata come una domanda ufficiale. In relazione ai minori non accompagnati vengono previste specifiche tutele per la loro accoglienza. Una volta entrati in Italia e aver ricevuto un primo soccorso e una protezione immediata nelle strutture disponibili, si prevede il loro inserimento all'interno della rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Nell'ipotesi il numero di minori sia particolarmente consistente, in assenza di strutture immediatamente disponibili, le nuove disposizioni stabiliscono che il prefetto avrà la facoltà di collocare i minori temporaneamente, che sembrano avere più di sedici anni in base a un'analisi preliminare, in una specifica sezione di centri o strutture, diverse da quelli destinati ai minori, per un periodo che non supera comunque i 90 giorni. In relazione alla determinazione dell'età dei cittadini stranieri, per stabilire coloro che sono minori, si prevede la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di effettuare rilievi che consentano di individuare l'età dello straniero. In particolare l'accertamento socio-sanitario dell'età dei minori stranieri non accompagnati è condotto da squadre di professionisti multidisciplinari e multiprofessionali. Queste squadre sono istituite in base a un accordo stabilito durante la Conferenza unificata, da istituire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL in commento (dal 6 ottobre 2023). In situazioni eccezionali, quando si verificano arrivi consistenti e rapidi di minori stranieri non accompagnati, ad esempio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare o di ingressi clandestini sul territorio nazionale, le autorità di pubblica sicurezza possono effettuare rilievi dattiloscopici e fotografici, nonché rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, compresi quelli radiografici, per determinare l'età dei minori. Tuttavia, queste procedure devono essere eseguite in modo immediato e autorizzate da parte della procura delle Repubblica presso il tribunale competente. Le nuove regole modificano la disposizione sulla conversione dei permessi per i minori non accompagnati, prevedendo in tali casi che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo sia demandata ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno comunicato agli ispettorati del lavoro di prestare assistenza in materia di lavoro.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL