Quando si concretizza il trasferimento d’azienda

Quando si concretizza il trasferimento d’azienda

  • 12 Ottobre 2023
  • Pubblicazioni
Si ha trasferimento d’azienda ogni qualvolta vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale tra cedente e cessionario. A ribadirlo è la Cassazione con l’ordinanza. 28183 del 6 ottobre 2023. Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda presentata da un lavoratore licenziato all'esito di una procedura di mobilità ex Legge 223/1991. Il lavoratore - eccependo che il servizio regionale di emergenza 118 cui era addetto, dapprima gestito dalla società sua datrice di lavoro, era stato poi assunto da una altra società, sul presupposto della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. - chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla prima con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'altra. La società soccombente ricorreva in cassazione avverso la pronuncia di merito, affidandosi a 3 motivi, a cui il lavoratore resisteva con controricorso. Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario - prosegue l'articolo in questione - sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva all'atto del trasferimento. Solo con le procedure ex artt. 410 e 411 c.p.c. (ovvero accordo stipulato in sede protetta, sia essa sindacale o amministrativa, così come innanzi all'autorità giudiziaria) il lavoratore può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Inoltre, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza. Ciò, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dal cessionario. L'effetto della sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello. In ogni caso, il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento ed il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni. L'articolo in esame fornisce anche una definizione di trasferimento d'azienda, intendo per tale qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione: 
comporta il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento; 
conserva in esso la sua identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Quanto sopra descritto trova applicazione anche in caso di trasferimento di parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cession ario all'atto del trasferimento. Conclude l'articolo che, qualora l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera il regime di solidarietà stabilito dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/20203, ovvero che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (…)”. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha osservato che la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale tra cedente e cessionario (cfr. Cass. n. 26808/2018). La Corte di Cassazione ha anche evidenziato che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante. Tuttavia, occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know-how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, della D.Lgs. 276/2003 (cfr. Cass. n. 26808/2018; Cass. n. 24972/2016). Quest'ultimo articolo dispone che “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda” Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale è inidonea a sorreggere l'assunto dell'esistenza di un trasferimento d'azienda e che, pertanto, i giudici di merito hanno errato nel ricondurre la fattispecie accertata nell'ipotesi di cui all'art. 2112 cod. civ. Ad avviso della Corte di Cassazione, le intrinseche caratteristiche del servizio regionale di emergenza 118 ceduto postulano quale elemento imprescindibile dell'organizzazione aziendale l'utilizzo delle autombulanze, mentre la cessionaria era stata autorizzata a rivolgersi al mercato per il reperimento di tali mezzi con contratto di leasing. Ciò costituisce elemento che di per sé solo vale a spezzare ogni continuità con il complesso organizzato dalla cedente; rappresentano, altresì, elementi di censura della continuità aziendale la natura innovativa ed originaria dell'organizzazione aziendale della cessionaria e la natura degli accordi collettivi stipulati con finalità di salvaguardia sociale collegata al subentro di un nuovo imprenditore in contratto di appalto. La Corte di Cassazione ha, pertanto, deciso per la cassazione della sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL