Azione di rivalsa Inail: prescrizione e merito

Azione di rivalsa Inail: prescrizione e merito

  • 11 Ottobre 2023
  • Pubblicazioni
L’Inail è obbligato per legge (secondo il principio di automaticità delle prestazioni ex Dpr 1124/1965) a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e 4 del Testo unico, nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali (articoli 10 e 11 del Dpr citato). Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro per accertate omissioni di norme antinfortunistiche, o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l’Istituto ha il diritto e nel contempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell’evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato. L’azione di rivalsa è quindi il mezzo con cui l’Inail agisce nei confronti dei responsabili di un infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale). Nel caso di responsabilità di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro l’azione sarà più propriamente qualificabile come una surroga, mentre nel caso in cui l’azione sia rivolta verso il datore di lavoro o soggetti a lui riferibili, l’azione sarà di regresso. Nel caso trattato da Cassazione 26644/2023 l’Inail aveva chiesto in regresso il rimborso dell’indennità erogata a favore di un lavoratore dipendente della società convenuta rimasto vittima di un infortunio. La responsabilità del datore di lavoro era stata accertata nelle forme del decreto penale di condanna (articolo 460 del codice di procedura civile) e comunque il datore di lavoro non aveva provato che la liquidazione dell’indennizzo al danneggiato fosse avvenuta prima dell’esercizio dell’azione. Il termine di 3 anni si considera di prescrizione (e non di decadenza) quando è stata pronunciata sentenza di condanna del datore o di un suo incaricato o dipendente (inizio della decorrenza del termine dalla data di passaggio in giudicato della sentenza); oppure se c’è sentenza di patteggiamento (inizio della decorrenza dalla data di emissione della sentenza); o ancora, se il giudice ha emesso decreto penale di condanna (inizio della decorrenza dalla data di esecutività o irrevocabilità del decreto). Secondo la Cassazione, a norma dell’articolo 10, quinto comma, del Testo unico, l’azione di regresso può essere proposta anche quando la condanna sia stata emessa nelle forme di un decreto penale di condanna, in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche, fermo restando che il giudice adito con l’azione di regresso deve comunque accertare la responsabilità del datore di lavoro in relazione all’infortunio occorso al suo dipendente, oltre al nesso causale tra violazione punita e infortunio e l’entità dei postumi. Il termine di prescrizione, in ogni caso, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza penale e, in caso di ricorso in Cassazione, con la pronuncia dell’ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità. Oltre a ribadire tale principio, l’ordinanza della Cassazione afferma che in tema di azione di regresso il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra infortunato e Inail e non può contestare il fondamento di questo, anche se, nei confronti dell’Inail, è obbligato nei limiti dei principi sulla responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore. Il giudice del merito deve quindi valutare il danno civilistico in relazione alla percentuale riconosciuta in sede di consulenza tecnica, percentuale che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell’Inail, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dai sanitari Inail ai fini del danno infortunistico. L’unica cosa che il giudice dovrà valutare, sotto il profilo quantitativo, è che l’importo dell’indennizzo non superi quanto dovuto a titolo di risarcimento, indipendentemente da specifiche eccezioni mosse dalle parti sul punto


Fonte: SOLE24ORE