Licenziamento e mancata conoscenza dell'atto

Licenziamento e mancata conoscenza dell'atto

  • 11 Ottobre 2023
  • Pubblicazioni
Con ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023 la Corte di Cassazione affronta il caso di una lavoratrice licenziata, mediante raccomandata, per non essersi presentata a lavoro, senza giustificare in alcun modo la sua assenza e senza fornire giustificazioni entro il termine previsto. La donna ha impugnato il licenziamento disciplinare attribuendo lo stato di incapacità di intendere, che le ha impedito di avere notizia della contestazione, alla grave crisi depressiva che l'ha colpita. La Corte di Cassazione sottolinea che, in generale, l'elemento psichico non rileva ai fini della conoscenza e, quindi, dell'efficacia dell'atto recettizio. Quando però la conoscenza soggettiva della ricezione dipende da uno stato di incapacità naturale temporaneo, dimostrato processualmente, la Corte ritiene che non può escludersi una lettura delle norme che operi un bilanciamento tra:

il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e
il diritto alla salute dei soggetti interessati (garantito dall'articolo 32 della Costituzione).
Nel caso di specie, inoltre, l'atto recettizio è finalizzato all'esercizio del diritto di difesa, connesso alla tutela del posto di lavoro. La Corte di Cassazione, quindi, decide di sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione: "se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l'atto sia giunto all'indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa".
La soluzione di tale questione consentirà di chiarire a livello sistematico la portata del principio dell'affidamento per tutta la generalità degli atti recettizi e non solo per la comunicazione del licenziamento, rilevante nel caso di specie.