L’intervento del Fondo di garanzia per TFR, secondo le recenti indicazioni dell’INPS, potrà essere richiesto dal lavoratore entro il termine di prescrizione decennale, muta così il precedente orientamento, mentre rimane annuale il termine di prescrizione per i crediti di lavoro diversi dal TFR. I termini di prescrizione applicabili al lavoratore per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, nel caso il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, sono stati oggetto di chiarimenti con la Circ. INPS 26 luglio 2023. In particolare, l'INPS, cambiando il precedente orientamento, aderisce all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale. L'interpretazione supera la precedente impostazione, confermata nella Circ. INPS 15 luglio 2008 n. 74 (§ 3.4), ove si giungeva alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, c. 1, n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82 previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia. Le nuove indicazioni interpretative trovano spazio nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70 con cui l'INPS fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia del TFR rappresenta uno strumento giuridico a tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, istituito nel nostro ordinamento in attuazione della normativa comunitaria (Dir. 80/987/CEE, Dir. 2002/74/CE, Dir. 2008/94/CE). In particolare, l'art. 2 della L. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992 hanno esteso la garanzia del Fondo alle ultime tre retribuzioni, più precisamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia variano nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile o meno a procedure concorsuali, come illustrato nella tabella che segue. In relazione alla infruttuosità dell'esecuzione, dovuta all'insufficienza del patrimonio del datore di lavoro per soddisfare il credito del lavoratore, la prassi in commento riprende la giurisprudenza in cui si è chiarito che spetta al dipendente dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata. In particolare, si richiede l'ordinaria diligenza da parte del lavoratore tenuto a tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, escludendo quelle che appaiano improduttive o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità. Secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall'INPS nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70, il termine di prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al TFR non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall'INPS, ma trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. La richiamata lettura interpretativa uniforma la prassi ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'istituto di previdenza, dunque, conferma che nell'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia si dovrà verificare che tra la data di presentazione e la data in cui sorge il diritto a richiedere l'intervento del Fondo non siano trascorsi più di 10 anni. Il Fondo di garanzia interviene relativamente ai crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Si considerano di natura retributiva, oltre agli stipendi, i crediti di lavoro formati da ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono, invece, escluse l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Quanto all'indennità per ferie non godute, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. La circolare in commento precisa altresì che, secondo un recentemente orientamento giurisprudenziale tra i crediti retributivi tutelati va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo vigente, stante la sua connotazione retributiva (Cass. 24 marzo 2023 n. 8513; Cass. 24 marzo 2023 n. 8523; Cass. 25 gennaio 2023 n. 2234). Il diritto di prescrizione per richiedere al Fondo il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR le retribuzioni è annuale, pertanto, tra la data di presentazione della domanda di accesso al Fondo e la data in cui sorge il diritto a richiedere l'intervento del Fondo non deve essere trascorso più di un anno.
Fonte; QUOTIDIANO PIU' - GFL