Abbandono chat lavorativa di whatsapp: possibile licenziamento

Abbandono chat lavorativa di whatsapp: possibile licenziamento

  • 6 Ottobre 2023
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In Spagna un lavoratore è stato licenziato per aver deciso arbitrariamente di abbandonare il gruppo aziendale di whatsapp. Può sembrare strano, particolare, ma è quello che è successo ad un lavoratore spagnolo che aveva deciso arbitrariamente di abbandonare il gruppo aziendale di whatsapp. Stiamo, quindi, ragionando sulla possibilità che tale “inadempimento” configuri una giusta causa prevista dal nostro ordinamento all'articolo 2119 c.c. Andiamo ad analizzare il caso spagnolo per verificare soprattutto eventuali influenze sul nostro Paese. Si parla sempre più spesso di benessere sui luoghi di lavoro e di work-life balance, ma a volte ci troviamo di fronte a situazioni che sono totalmente nella direzione opposta. Ci riferiamo al licenziamento di un lavoratore spagnolo, addetto ai servizi mensa presso l'Ospedale di Cadice, per aver abbandonato il gruppo aziendale di WhatsApp, in cui venivano gestiti e comunicati i turni e le informazioni lavorative. Nel passato la bacheca aziendale risultava essere lo strumento idoneo per le comunicazioni generali, al cui interno venivano affissi i documenti di interesse generale, come il codice disciplinare, i turni, le modalità di comunicazioni delle ferie, la modulistica; oggi, molto spesso, la bacheca è on-line e si gestisce con l'Intranet aziendale o con apposite app dedicate, mentre nelle aziende di dimensioni medio piccole whatsapp diventa sostitutivo della bacheca. Come sappiamo, nel nostro ordinamento la bacheca rappresenta ancora, per alcuni temi specifici, un pilastro normativo: ci riferiamo, ad esempio, alla normativa relativa al procedimento disciplinare. Infatti, l'art. 7, c. 1, legge 300/70 disciplina che “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”. Possiamo dire che il caso spagnolo si collega a tale adempimento, infatti, l'azienda ha contestato al lavoratore la mancata visualizzazione dei turni aziendali, determinando di conseguenza un fatto gravissimo che ha generato la giusta causa di licenziamento. Il lavoratore porta invece in sua difesa l'obbligo unilaterale verso l'azienda di inviare periodicamente foto e video della prestazione lavorativa effettuata e ciò rappresenta sicuramente un modus operandi da verificare ed attenzionare anche in riferimento al nostro ordinamento in cui l'articolo 4 della Legge 300 del 1970 pone, come sappiamo, diversi limiti o autorizzazioni preventive al controllo dei lavoratori. Precisiamo che in Spagna è garantito il diritto alla disconnessione digitale ed alla privacy dei lavoratori, e questo primo caso rappresenterà sicuramente un tema di approfondimento ed analisi che avrà delle ricadute su tutto il panorama giuslavoristico europeo. Il caso non sarà sicuramente isolato ed avrà, a nostro avviso, una sua dinamica anche in Italia. Proprio per questo motivo consigliamo un'attenta valutazione di ogni singolo caso e soprattutto un'analisi preventiva delle azioni e delle procedure aziendali al fine di verificare, monitorare ed attenzionare eventuali situazioni di criticità. Sull'uso della chat WhatsApp come strumento di lavoro sarebbe opportuno regolamentare tale processo attraverso un regolamento aziendale che permetta, preventivamente, di poter indicare il corretto utilizzo di tale strumento e quindi evitare possibili interpretazioni errate o comportamenti non corretti.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL