Retribuzione convenzionale anche con trasferte in Italia

Retribuzione convenzionale anche con trasferte in Italia

  • 4 Ottobre 2023
  • Pubblicazioni
Retribuzione convenzionale per il lavoratore distaccato all’estero anche se, nel corso dell’anno, effettua delle trasferte nel nostro Paese. Questo l’importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 428/2023 in merito ai requisiti di applicabilità del regime previsto dall’articolo 51, comma 8-bis del Dpr 917/1986. Tale norma prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni, venga tassato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto ministeriale. Si tratta di valori imponibili forfettari, determinati per livello di inquadramento del lavoratore e per settore economico di appartenenza, che consentono di derogare al criterio di determinazione analitica della base imponibile del reddito di lavoro dipendente. Il caso sottoposto all’agenzia delle Entrate riguarda un’azienda, parte di un gruppo multinazionale, che nel 2022 ha distaccato un dirigente presso la consociata tedesca ove lo stesso ha assunto la carica di amministratore delegato; durante il distacco il dipendente ha continuato a qualificarsi fiscalmente residente in Italia e ha percepito la remunerazione interamente dal datore di lavoro distaccante. Sebbene la sede di lavoro principale stabilita per il periodo di distacco sia presso la consociata tedesca, nel 2022 il ruolo apicale del dirigente lo ha portato a effettuare, sempre nell’interesse della società distaccataria, occasionali trasferte in vari Paesi, tra cui l’Italia. In questo caso il dubbio riguarda l’applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali, essendoci nel periodo di imposta considerato giorni di trasferta in Italia. L’agenzia delle Entrate ricorda prima di tutto che la disciplina del comma 8-bis può trovare attuazione a condizione che: 

- «il lavoratore, operante all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale; 
- l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; 
- l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero; 
- il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni». 

Venendo al caso in esame, l’amministrazione finanziaria ritiene che le occasionali trasferte in Paesi diversi dalla Germania - tra cui anche l’Italia - effettuate dal dipendente durante il distacco per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della società tedesca di assegnazione, non sembrano «far venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una consociata estera». In tale situazione è, quindi, possibile determinare il reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. Un chiarimento sicuramente da guardare con favore, perché in qualche modo rende meno assoluto il requisito territoriale della prestazione estera, avvicinandolo a scenari più concreti e verosimili, in cui al lavoratore distaccato può capitare di eseguire, nell’interesse della società distaccataria, trasferte anche in Italia, senza che ciò precluda l’applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

Fonte: SOLE24ORE