Per i lavoratori dello spettacolo arriva l’indennità di discontinuità. La misura scatterà dal 1° gennaio 2024 ed è rivolta a sostenere i redditi dei lavoratori autonomi, inclusi i collaboratori, i precari, e gli intermittenti. A prevedere la novità è uno schema di Dlgs approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Tra i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo che potrebbero beneficiare della misura, artisti ed interpreti, gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, ma anche maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. Secondo primissime stime il nuovo intervento potrebbe interessare una platea di beneficiari di circa 20.600 lavoratori, e l’indennità media potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro. La misura, «strutturale e permanente» sarà finanziata con il Fondo per il sostegno economico temporaneo (Set), che per il 2023 prevede una dotazione di 100 milioni di euro, 46 per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026. Secondo la bozza del provvedimento, 10 articoli in tutto, per ottenere la nuova indennità occorre, tra l’altro, essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, essere cittadino Ue, residente in Italia da almeno un anno, avere un reddito non superiore a 25mila euro, e aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo. L’intervento è riconosciuto per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno solare precedente la domanda dell’indennità e pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera media. L’indennità, che è incompatibile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, è corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda all’Inps, secondo le modalità telematiche che fornirà l’Istituto stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza. I lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità, al fine di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali (può entrare in campo pure il programma Gol). Soddisfazione per l’intervento è stata espressa anche da Elio Giobbi, vicepresidente nazionale di AssoArtisti Confesercent: «Dopo anni di lavoro di AssoArtisti e delle altre realtà associative e sindacali, finalmente si è riusciti ad arrivare a far riconoscere la discontinuità come una delle grandi peculiarità del lavoro dello spettacolo».
Fonte: SOLE24ORE