Incentivo assunzioni giovani “NEET” e cumulabilità
- 29 Agosto 2023
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L’INPS fornisce indicazioni sull’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 e sulla cumulabilità con altre misure di esonero contributivo applicabili (INPS mess. n. 2923/2023). L’art. 27 del D.L. n. 48/2023 – c.d. decreto Lavoro 2023 – al fine di sostenere l’occupazione giovanile, riconosce ai datori di lavoro privati, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile, in deroga a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018 e con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione. Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico previsto dall’art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’art. 39 del D.L. n. 48/2023.