Imposizione fiscale per smart working e frontalieri

Imposizione fiscale per smart working e frontalieri

  • 29 Agosto 2023
  • Pubblicazioni
Con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai profili fiscali del lavoro in smart working e in materia di lavori frontalieri ovvero sulle novità introdotte dalla Legge n. 83 del 13 giugno 2023. L'Agenzia specifica che rispetto alla residenza fiscale delle persone fisiche che lavorano da remoto si applicano i criteri ordinari previsti dagli articoli 2 e 3 del Tuir, ossia il lavoro si ritiene svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente per svolgere l'attività remunerativa. Con riferimento al regime speciale dei lavoratori impatriati che lavorano da remoto, esso si applica anche a coloro che spostano la loro residenza in Italia, pur lavorando per un datore di lavoro estero. Ai fini fiscali, si considerano residenti nello Stato italiano le persone fisiche che nel periodo d'imposta rispettino una delle seguenti condizioni:

sono iscritti alle anagrafi della popolazione residente seppur il lavoro è svolto all'estero ovvero,
hanno domicilio e/o residenza in Italia.
Ai sensi dell'articolo 23 del Tuir la persona fisica residente in Italia sarà soggetto all'imposizione fiscale dello Stato a prescindere da dove i redditi vengano prodotti. La Legge n. 83 del 2023 alza la franchigia per i redditi da lavoro dipendente a 10.000 euro ed, inoltre, la base imponibile dell'Irpef è calcolata al netto degli assegni di sostegno erogati dagli Stati esteri ai lavoratori italiani che svolgono l'attività in quel dato Paese.