Lavoro intermittente, sufficiente il requisito dell’età
- 11 Agosto 2023
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Il lavoro intermittente può essere validamente stipulato con un lavoratore che ha meno di 25 anni di età, a prescindere dalla natura delle prestazioni da eseguire. Per la Corte di cassazione (sezione lavoro 22086/2023) non va dimenticato che una simile conclusione è avallata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che, nella sentenza del 19 luglio 2017 resa nella causa C-143/2016, ha anche specificato che previsioni nazionali di tal segno sono coerenti con la Cedu e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che, d'altro canto, legittimano anche il licenziamento del lavoratore intermittente al compimento del venticinquesimo anno di età. La questione è stata di recente oggetto della giurisprudenza di legittimità nazionale, che ha sfruttato l'occasione per passare in disamina l'istituto del contratto di lavoro intermittente. Attualmente, tale tipologia negoziale trova la sua fonte di disciplina negli articoli 13 e seguenti del Dlgs 81/2015, che, nel regolamentare i requisiti di forma del contratto, delineano due diverse ipotesi di lavoro intermittente: la prima giustificata dalle attività discontinue della prestazione lavorativa e, quindi, da requisiti oggettivi e la seconda giustificata dall'età del lavoratore e, quindi, da requisiti soggettivi. Si tratta, secondo quanto chiarito dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, di due condizioni che non sono necessariamente concorrenti e che quindi possono legittimare la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente anche singolarmente e in maniera disgiunta.
Del resto, per i giudici della sezione lavoro non c'è dubbio che, nel prevedere che l'utilizzo del lavoro intermittente è possibile in ogni caso con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 o con soggetti con più di 55 anni, le disposizioni del decreto 81 del 2015 facciano riferimento a qualsivoglia esigenza, a prescindere da casi specifici e, quindi, da quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 (che cita le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche in relazione alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno o, in mancanza di contratto collettivo, dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali).
In tal senso fa propendere l'interpretazione letterale della norma che, come si evince dalla recente pronuncia, oltre a essere il criterio cardine nella interpretazione della legge, porta chiaramente a concludere che il presupposto dell'età è un requisito che non rappresenta un elemento costitutivo del contratto, ma va a delineare un'ipotesi ulteriore e autonoma in cui è possibile il ricorso al lavoro intermittente.
Fonte: SOLE24ORE