Figlio sotto i 3 anni: non può essere imposto il lavoro notturno
- 7 Agosto 2023
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Le norme a sostegno della maternità e paternità nei rapporti di lavoro non hanno unicamente la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze fisiologiche del neonato, ma si inquadrano in un sistema che mira ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per favorire il pieno sviluppo della sua personalità. È in questa cornice che vanno applicate le previsioni dell'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001, a norma del quale non può essere (mai) imposto alla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni di svolgere lavoro notturno. La finalità della norma, che si aggiunge al divieto di prestare lavoro notturno dalla gravidanza e fino al primo anno di vita del nascituro, è di assicurare al bambino una presenza genitoriale durante la notte, realizzando, quindi, una tutela aggiuntiva che si declina nella facoltà per la madre lavoratrice di sottrarsi al lavoro notturno (fascia dalle ore 24 alle ore 6) fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Ad avviso della Cassazione (sentenza 22564/2023 del 26 luglio scorso) la norma ha introdotto limitazioni essenziali al lavoro notturno «in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore» e ha una portata generale che ne impone l'applicazione a ogni settore di attività, senza che discipline speciali previste in specifici comparti produttivi possano in alcun modo impedirne l'operatività a beneficio della lavoratrice madre (o del lavoratore padre convivente, in alternativa). In applicazione di questi principi, la Corte di legittimità ribalta il proprio orientamento precedente e afferma che deve essere disattesa la disciplina speciale per il personale di volo delle compagnie aeree nella parte in cui (articolo 7 del Dlgs 185/2005) non prevede il diritto di astensione dal lavoro notturno per genitorialità. L'indirizzo precedente era, invece, nel senso che agli assistenti di volo era preclusa la facoltà di pretendere l'assegnazione a turni di lavoro che escludessero l'orario notturno e le trasferte comportanti l'assenza durante la notte. La Cassazione rivede adesso in senso critico questa decisione e osserva che a prevalere, rispetto a ogni diversa lettura della disciplina speciale sul lavoro notturno applicata all'aviazione civile, sia il particolare livello di protezione che il Testo unico sul sostegno alla maternità e paternità assicura al rapporto che lega il genitore al figlio in tenera età. La Cassazione ha, quindi, confermato le sentenze dei due gradi di merito che avevano riconosciuto il diritto dell'assistente di volo ad astenersi dall'orario di lavoro notturno e dalle trasferte che implichino l'assenza della madre durante la notte, rimarcando che l'esercizio di tale facoltà non presuppone quale condizione che anche l'altro genitore sia addetto contestualmente a un orario notturno.
Anche nel comparto dell'aviazione civile la tutela generale offerta alle lavoratrici madri nei primi tre anni di vita del figlio risulta prevalente sulle norme speciali. La Cassazione precisa, tuttavia, che attraverso i contratti collettivi le parti potranno modulare l'attuazione del diritto di astensione dal lavoro notturno alle specifiche esigenze del comparto. È un'apertura che merita di essere valorizzata, in quanto conferma lo spazio sempre più ampio che viene affidato ai contratti collettivi per adattare la norma di legge alle specifiche esigenze dell’organizzazione aziendale.
Fonte: SOLE24ORE