Incentivo Neet fruibile entro e non oltre il 28 febbraio 2025

Incentivo Neet fruibile entro e non oltre il 28 febbraio 2025

  • 7 Agosto 2023
  • Pubblicazioni
L'Inps ha fornito i dettagli operativi di fruizione del particolare incentivo economico introdotto dall'articolo 27 del Dl 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, spettante per le assunzioni dei giovani Neet effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. Nella circolare di riferimento, la 68/2023, l'istituto precisa che la fruizione della misura dovrà avvenire «entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa»; potrebbe però ben accadere che il mese successivo a quello di maturazione del credito derivante dall'incentivo Neet non vi sia capienza per compensare l'intero importo, in particolare qualora lo stesso fosse utilizzato in cumulo con altre agevolazioni contributive che azzerano la contribuzione dovuta, così come in presenza di eventi con indennità anticipate dal datore di lavoro e recuperate in uniemens. In tali casi nasce la problematica di come gestire l'eventuale credito residuo, poiché, secondo quanto affermato dall'istituto, non sarebbe possibile compensare il relativo importo in un periodo posteriore rispetto al mese successivo a quello di maturazione. L’ articolo 1, comma 6, del decreto direttoriale Anpal 389/2023 afferma che «in ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell'incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025». Questa affermazione viene recepita dall'Inps quale termine perentorio, con la conseguenza che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto a tale data e, afferma l'istituto, «l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025». Viene inoltre specificato che il periodo di fruizione dell'incentivo potrà essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, situazione che, normalmente, come accade per altre agevolazioni, comporterebbe lo spostamento in avanti della durata massima prevista di 12 mesi e conseguentemente della compensazione del relativo credito. Così non è per l'incentivo Neet, poiché, scrive l'Inps, anche in caso di sospensione per maternità resta fermo il termine ultimo del 28 febbraio 2025, precludendo, di fatto, totalmente o parzialmente il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.


Fonte: SOLE24ORE