Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello territorialmente competente, confermando la decisione di primo grado, accertava il diritto dei lavoratori ricorrenti, con qualifica di macchinisti, al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva previsti dal contratto aziendale. Ad avviso della Corte d'appello, i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova su di essi gravante, depositando le buste paga, i contratti collettivi e i conteggi analitici delle somme richieste, unitamente al ricorso. La Corte ricordava, altresì, che per la giurisprudenza di legittimità sussisteva una nozione europea di retribuzione, comprendente qualsiasi importo direttamente collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Secondo la Corte di appello, nel caso de quo, la retribuzione erogata durante il periodo di ferie comprendeva la parte fissa e l'indennità di turno escludendo altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva. Ciò, sebbene questi fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva previste dal CCNL come lavoro effettivo ed incidenti nella misura del 25/30% sul trattamento economico mensile. Si trattava, peraltro, di somme non prescritte (contrariamente a quanto eccepito dalla società datrice di lavoro), non decorrendo la prescrizione durante il rapporto di lavoro. Avverso la decisione ricorreva in cassazione la società. La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, è partita dall'assunto che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dall'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Secondo quest'ultima “con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, nr 1, della direttiva nr 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria” (cfr. sentenza Robinson Steel del 2006; dello stesso tenore, CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). In sostanza, una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea. Infatti, qualsiasi incentivo e/o sollecitazione volti a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sono incompatibili con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai medesimi il beneficio di un riposo effettivo anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (…) per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (cfr Cass. 13425/2019). Viene sottolineato che anche in merito al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, la retribuzione da utilizzare come parametro deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato al status personale e professionale del lavoratore (cfr Cass. 37589/2021). Ed è a questi principi che, secondo la Corte di Cassazione, si sono attenuti i giudici di merito che hanno effettuato una verifica ex ante delle potenzialità dissuasive dell'eliminazione delle voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. È stato, quindi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie non venivano erogati compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva, connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto aziendale, accertando la continuità della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (25/30% dello stesso). Oltretutto, la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponeva nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito. Pertanto, l'interpretazione data dai giudici di merito delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere plausibile, è in linea con le indicazioni date dalla Corte di Giustizia ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, “che è innanzitutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”. Passando poi all'eccezione relativa alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, è stato richiamato un precedente secondo cui “per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi del d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da una regime di stabilità”. Pertanto, per tutti quei diritti che, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr Cass. n. 26246/2022).
Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Fonte: GIUFFRE' - QUOTIDIANO PIU'