Il taglio del cuneo contributivo riduce il bonus Neet

Il taglio del cuneo contributivo riduce il bonus Neet

  • 7 Agosto 2023
  • Pubblicazioni
Nel diffondere le istruzioni per l’applicazione dell’incentivo introdotto dal Dl 48/2023, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani Neet, l’Inps, con la circolare 68/2023, affronta anche il tema della sua cumulabilità con altri aiuti. L’incentivo, collegato alle nuove assunzioni di Neet effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 12 mensilità. In caso di cumulo con altre agevolazioni, il 60% si riduce al 20 per cento. Come ricorda lo stesso istituto, la natura dell’aiuto non è quella di un esonero contributivo ma di un incentivo economico che, per espressa previsione legislativa, si calcola sulla retribuzione imponibile previdenziale del mese del lavoratore. Per la sua natura, dunque, lo stesso non è agganciato alle aliquote contributive che il datore di lavoro deve versare all’Inps (tipicità dell’esonero). Ne deriva che il contributo, una volta calcolato, si configura come un credito a favore del datore lavoro, utilizzabile ponendolo a conguaglio sull’intera posizione debitoria che emerge a valle dell’elaborazione del Lul.  Secondo l’Inps, la riduzione dal 60 al 20% scatta anche laddove la persona assunta fruisca del taglio del cuneo fiscale e contributivo previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come modificato dall’articolo 39 del decreto Lavoro. Ricordiamo che, fino al 31 dicembre 2023, potranno accedere al taglio del cuneo, secondo le differenti percentuali modulate dalla norma, i lavoratori dipendenti che percepiscono retribuzioni che mensilmente si collocano entro la soglia di 1.923 ovvero 2.692 euro. In realtà, questo passaggio della circolare fa sorgere più di qualche perplessità, atteso che la riduzione della contribuzione Ivs è una misura che attiene esclusivamente al lavoratore e che gli consente di percepire un netto in busta paga più elevato, ma in nessun modo riguarda il datore di lavoro che, di contro, se da un lato non può esimersi dall’applicare la disposizione, dall’altro non ne ricava direttamente alcun beneficio. Ne deriva che, in questo caso, sembrerebbe improprio anche solo parlare di cumulo, considerato che con tale termine si intende notoriamente la possibilità di consentire la sopravvivenza (totale o parziale) di due incentivi in capo al medesimo soggetto, cioè al datore di lavoro. In questa direzione, peraltro, sembra andare anche l’obbligo – previsto dall’articolo 32, punto 6 del regolamento Ue 651/2014 – per il datore di lavoro, del rispetto del tetto del 50% dei costi ammissibili, da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a suo carico, ai fini della fruibilità degli aiuti. Questa lettura della norma riduce la possibilità di riconoscere l’incentivo nella sua misura massima (60%) alla stragrande maggioranza delle assunzioni di Neet, le cui retribuzioni è plausibile ipotizzare che si collochino entro i tetti previsti per accedere al taglio del cuneo fiscale. Cumulabilità con riduzione al 20% anche con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, cioè la facilitazione prevista per l’assunzione di giovani di età sino a 35 anni e 364 giorni, concessa nella misura massima di 8.000 euro annui, riparametrabili a mese. L’Inps, nella circolare 68/2023, non si sofferma sull’iter che il datore di lavoro deve seguire per avere entrambi gli aiuti. Si presuppone, tuttavia, che l’azienda, una volta individuata la persona da assumere, debba verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle diverse tipologie di incentivi (si veda anche la circolare 57/2023). L’assumendo, dunque, dovrà essere un under 30, che non ha mai lavorato, non è dedito a studi o tirocinio professionale, risulta iscritto al programma giovani. L’assunzione dovrà avvenire a tempo indeterminato e realizzare un incremento netto occupazionale. Si formalizza l’assunzione senza particolari adempimenti nei riguardi dell’Inps con riferimento all’esonero giovani, mentre si dovrà rispettare la procedura illustrata nella circolare 68/2023. La cumulabilità dell’incentivo Neet è prevista anche nel caso di fruizione di altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente per la durata del periodo di applicazione. La sovrapposizione dei benefici è assicurata anche per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, nonché con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. Strada sbarrata, al contrario, per il cumulo tra bonus Neet e il regime contributivo speciale previsto per gli assunti e occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati. In tal caso, sostiene l’Inps, la possibile sovrapposizione con il regime della contribuzione speciale applicabile alle retribuzioni convenzionali è da escludersi in forza di quanto già sostenuto nel 1994 in ordine alla non applicabilità delle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, ai dipendenti in regime speciale secondo il Dl 317/1987.


Fonte: SOLE24ORE