Caldo eccessivo, anche il preposto può sospendere le lavorazioni

Caldo eccessivo, anche il preposto può sospendere le lavorazioni

  • 7 Agosto 2023
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Con l'aumento del caldo nei luoghi di lavoro anche il preposto è chiamato a valutare in concreto la necessità o meno di interrompere - anche solo temporaneamente – l'attività lavorativa. L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 5291 del 21 luglio scorso, torna sul tema dei rischi lavorativi connessi alle alte temperature e, nel trasmettere il messaggio Inps 2729/2023 relativo alla possibilità di chiedere la Cigo con causale “eventi meteo”, fornisce un'indicazione di dettaglio sulle figure indicate dal Testo unico in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008) che possono dettare il blocco temporaneo dell'attività per caldo eccessivo, con conseguente accesso all'integrazione salariale. Si ricorda che il datore di lavoro, per ridurre i rischi da alte temperature, può fare ricorso alla cassa, secondo le indicazioni dell'Inps, non solo quando il termometro supera i 35 gradi (intesi, peraltro, anche come temperatura “percepita”), ma anche quando il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni, ritenendo che sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovuti a temperature eccessive. Proprio rispetto al richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto Inps-Inail del 26 luglio 2022 e riportato nella propria nota 5056 dello scorso 13 luglio, l'Inl chiarisce che deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l'ordinamento riconosce il potere di interrompere l'attività lavorativa. Tra questi, oltre naturalmente al datore di lavoro, va annoverato il preposto, che tra i doveri fissati dall'articolo 19 del Dlgs 81/2008, alla lettera f-bis ha proprio quello di interrompere, anche solo temporaneamente, l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità accertate, in caso di deficienze o condizioni di pericolo, emerse durante la propria vigilanza. Un onere tutt'altro da sottovalutare in considerazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro, prevista in caso di inadempimento, secondo quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. Resta fermo l'obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di implementare le misure di prevenzione e protezione idonee (incluso la sospensione temporanea dell'attività per l'eccessivo calore) a ridurre al minimo il suddetto rischio.

Fonte: SOLE24ORE