Incentivate le assunzioni di Neet

Incentivate le assunzioni di Neet

  • 7 Agosto 2023
  • Pubblicazioni
A partire dal prossimo 31 luglio, sarà possibile presentare la domanda telematica per richiedere l’incentivo per l’assunzione dei Neet introdotto dal decreto legge 48/2023. Il modulo che l’Inps metterà a disposizione dell’utenza si chiamerà NEET23, come indicato nella circolare 68/2023 dell’istituto di previdenza. Si tratta di un incentivo economico riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o meno) della durata di 12 mesi, pari al 60% dell’imponibile previdenziale del mese. Qualora si cumuli con altri incentivi, la percentuale è ridotta al 20%, per la durata della sovrapposizione delle facilitazioni. Sono premiate le nuove assunzioni, effettuate nel periodo che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. L’agevolazione mira a inserire nel mondo del lavoro coloro che non lavorano e non studiano. Per questo la norma prevede tre stringenti condizioni che devono presentarsi simultaneamente: 
1. il lavoratore che si vuole inserire in azienda, alla data di assunzione, non deve aver compiuto il trentesimo anno di età (sono ammessi giovani sino a 29 anni e 364 giorni);
2. non deve lavorare e non frequentare corsi di studio o di formazione;
3. deve risultare registrato al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (Pon Iog). 
L’Anpal, nel decreto 189/2023, ricorda che la registrazione al programma si concretizza aderendo a Garanzia giovani, attraverso il portale MyAnpal, oppure tramite i portali regionali Garanzia giovani. Inoltre, afferma l’Anpal, se i giovani hanno in essere un patto di servizio nell’ambito del Programma garanzia di 0ccupazione per il lavoratori (Gol), lo stesso vale come registrazione al Pon Iog. Per fruire dell’aiuto, le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e sono inclusi i part time. Inoltre è agevolato il contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i domestici e i lavoratori a chiamata. È richiesto che la nuova assunzione realizzi un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, conteggiati in Ula. Sul punto vale la pena rammentare che, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Ue, ribaditi dal ministero del Lavoro (risposta a interpello 34/2014) l’incremento della forza lavoro non va stimato, ma calcolato effettivamente con riguardo ai 12 mesi seguenti l’assunzione. Da ciò la possibilità che l’incentivo applicato possa essere restituito al verificarsi del mancato rispetto dell’incremento netto occupazionale. Se la persona che si vuole assumere ha un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, vi sono ulteriori limitazioni. In tale circostanza, oltre al rispetto delle altre condizioni già viste, si deve verificare la presenza di almeno una delle seguenti situazioni: 
a. assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b. mancata acquisizione, da parte del giovane, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. compimento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 
d. l’inserimento del Neet deve avvenire in settori/professioni in cui vi è disparità uomo donna (in base al decreto interministeriale Lavoro/Economia 327/2022). 
Anche a questo tipo di assunzione facilitata, il datore di lavoro può accedervi se è in regola con i versamenti contributivi e rispetta le norme a salvaguardia delle condizioni di lavoro e in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Inoltre, non vanno disattesi i principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31 del Dlgs 150/2015). Dal punto di vista comunitario, l’aiuto è compatibile con il mercato interno, senza obbligo di notifica all’Ue ma non può essere richiesto da chi ha ricevuto sostegni economici considerati non leciti e non li ha restituiti; semaforo rosso anche per le imprese in difficoltà secondo i criteri Ue (punto 18, articolo 2, del regolamento Ue 651/2014.

Fonte: SOLE24ORE