Licenziamento senza previsione contrattuale o regolamentare

Licenziamento senza previsione contrattuale o regolamentare

  • 7 Agosto 2023
  • Pubblicazioni
In tema di sanzioni disciplinari, nel valutare la legittimità del licenziamento che sulle stesse si fonda, bisogna aver bene in mente un fondamentale insegnamento, di recente approfondito dalla Corte di cassazione (sentenza 20284/2023 del 14 luglio). Generalmente, il licenziamento disciplinare deve avere a proprio fondamento il compimento, da parte del lavoratore, di un fatto dettagliatamente previsto nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro. Se, però, il comportamento del lavoratore si traduce in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, il predetto presupposto di legittimità non sussiste, in quanto il potere di risolvere il contratto trova ragione direttamente nella legge e, più in particolare, nell'articolo 3 della legge 604/1966. Tale disposizione, infatti, stabilisce testualmente che «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Se, quindi, a essere violati sono i doveri che sorreggono l'esistenza stessa del rapporto di lavoro, quali quelli di cui agli articoli 2104 e 2105, oppure quelli che derivano dalle direttive aziendali e tale violazione è connotata da gravità, il recesso datoriale può dirsi validamente intimato anche se la normativa negoziale non contempla la specifica violazione posta in essere dal dipendente. Per la Corte di cassazione, in tema di sanzioni disciplinari, occorre pertanto avere in mente una fondamentale distinzione tra tipologie di illecito. Nel dettaglio, da una parte ci sono gli illeciti che derivano dalla violazione di prescrizioni specifiche che concernono l'organizzazione aziendale e i modi di produzione; dall'altra parte ci sono gli illeciti che derivano da comportamenti manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell'impresa. Mentre i primi sono conoscibili solo se espressamente previsti, per i secondi non è richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare. Resta fermo, per i giudici, che quest'ultimo deve essere redatto in maniera tale da rendere chiare le ipotesi di infrazione e le sanzioni a esse correlate, anche mediante una nozione schematica degli illeciti e una enunciazione delle conseguenze sanzionatorie ampia e suscettibile di adattamento sulla base delle circostanze del caso concreto.


Fonte: SOLE24ORE