Attività sospesa se il datore non valuta il rischio da calore

Attività sospesa se il datore non valuta il rischio da calore

  • 21 Luglio 2023
  • Pubblicazioni
La salute e sicurezza dei lavoratori passa anche dalla valutazione dello stress termico ambientale, soprattutto nei mesi estivi, durante i quali il progressivo innalzamento delle temperature determina un aumento del rischio infortunistico. Si pensi all'edilizia, civile e stradale, al comparto estrattivo, al mondo agricolo ed alla manutenzione del verde, nonché al comparto marittimo e balneare. In quest'ottica, il 13 luglio, l'Ispettorato nazionale del lavoro, per il terzo anno consecutivo, ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo diramando la nota 5056/2023. Una tutela da realizzare sia in fase di vigilanza, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione per datori di lavoro e lavoratori sugli effetti delle temperature estreme. In sede di accesso, l'ispettore verificherà la disciplina in materia di valutazione dei rischi, atteso che il “rischio da calore” è soggetto alla valutazione di prevista dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008, che richiede l'individuazione e l'adozione di misure di prevenzione e protezione. In altre parole, il datore di lavoro deve effettuare una mappatura dei rischi, contemplando anche quelli da stress termico. Sul punto la nota richiama alcuni documenti utili per avere indicazioni pratiche su come gestire e ridurre tale tipologia di rischi. Peraltro, è necessario tener conto sia delle attività che comportano mansioni da svolgersi all'aperto, non in via occasionale (per esempio cantieri, campi agricoli), sia di altri aspetti che possono incidere sul rischio:
- orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);
- mansioni;
- attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di Dpi;
- ubicazione del luogo di lavoro;
- dimensione aziendale;
- caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). Il personale ispettivo dovrà verificare la presenza nel Dvr, e nel Pos ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle relative misure di prevenzione e protezione previste. In difetto, come chiarito nella nota Inl 4753/2022, verrà impartita la prescrizione secondo l'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008, in combinato disposto con l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) oltre a un ordine di Polizia giudiziaria, in base all'articolo 55 del Codice di procedura civile. Quest'ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie atte a evitare/ridurre il rischio. Nell'ulteriore ipotesi in cui, nonostante sia stata effettuata la valutazione del rischio, risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate, non siano rispettate, si procederà con prescrizione nei confronti del preposto, in base all'articolo 19, comma 1, lettera a, per non aver vigilato «sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Si ricorda che il datore di lavoro, per ridurre i rischi da alte temperature, può fare ricorso alla Cigo con causale eventi meteo, sia quando, secondo indicazioni Inps, le temperature raggiungono e superano i 35°, sia quando il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovute a temperature eccessive.


Fonte: SOLE 24 ORE