Comporto: malattia legata alla mansione e formazione specifica

Comporto: malattia legata alla mansione e formazione specifica

  • 21 Luglio 2023
  • Pubblicazioni
Se il datore di lavoro ha omesso di svolgere la formazione dei dipendenti sui rischi specifici legati alle mansioni cui sono addetti, i giorni di malattia riconducibili alla nocività delle condizioni di lavoro non sono computabili ai fini del comporto, neppure se il datore ha adottato le misure necessarie a proteggere la salute dei lavoratori in adempimento al generale obbligo di tutelarne l’integrità psicofisica in base all’articolo 2087 del Codice civile. In questi casi, il licenziamento irrogato dal datore conteggiando anche tali assenze risulta illegittimo (con ordine di reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento del danno in base all’articolo 18 della legge 300/1970). Queste conclusioni sono state raggiunte dalla Corte d’appello di Messina (sentenza del 13 giugno 2023, relatore Conti) in relazione alla controversia promossa da una fisioterapista licenziata per superamento del periodo massimo di malattia. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento asserendo che dal periodo di comporto dovevano essere sottratti 57 giorni in cui l’assenza era riconducibile alla patologia del tunnel carpale sviluppata a causa del sollevamento dei pazienti immobilizzati cui era addetta. Accolta nella fase sommaria del rito Fornero, la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sul rilievo che, benché le assenze fossero imputabili a uno stato di malattia riconducibile alle mansioni, il datore di lavoro aveva adempiuto all’obbligo di salvaguardia della salute secondo l’articolo 2087 del Codice civile. La Corte d’appello ribalta questa decisione, osservando che l’obbligo di formazione contro il rischio professionale (previsto dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008) costituisce un passaggio insostituibile e la sua omissione impedisce di conteggiare i 57 giorni di assenza nel periodo di comporto. Ad avviso del collegio, non è neppure sufficiente che il datore abbia assolto all’obbligo di informazione sui rischi generali insiti nelle lavorazioni aziendali e su quelli specifici legati alle singole attività cui i lavoratori sono addetti, perché la formazione ha una finalità ulteriore che si integra con gli obblighi informativi. Mentre le informazioni offrono al lavoratore il necessario bagaglio di conoscenze sui temi della salute e sicurezza, la formazione consente di tradurre queste nozioni sul piano operativo. In altre parole, «la prima costituisce dunque la cornice indispensabile per rendere la seconda». La formazione deve, peraltro, rispondere a specifici canoni di adeguatezza, richiedendosi al datore di assicurare che i lavoratori ricevano un insegnamento ritagliato sugli specifici rischi insiti nelle mansioni di ciascuno. In questo contesto, il mancato adempimento datoriale dell’obbligo di formazione adeguata sui rischi per la salute impedisce di tener conto dei giorni di assenza nel conteggio del periodo massimo di malattia.


Fonte: SOLE 24 ORE